COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. LUDO – A.S.D. MATINO del 14 Aprile 2013 (Reclamo della A.S.D. MATINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea, TOMA Mattia e VITTORINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 18 Aprile 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 24.04.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. LUDO – A.S.D. MATINO del 14 Aprile 2013 (Reclamo della A.S.D. MATINO in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori
BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI
Andrea, TOMA Mattia e VITTORINI Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
69 del 18 Aprile 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che il ricorso avverso la squalifica del calciatore VITTORINI Antonio non è
reclamabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;
- considerato che il comportamento dei calciatori BRINDICCI Alessandro, DE MATTEIS
Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea e TOMA Mattia
(qualificabile quale condotta antisportiva nei confronti di calciatori avversari) può ritenersi
adeguatamente punito con la squalifica di n. 2 giornate per ciascuno dei calciatori su citati
(di cui 1 già scontata)
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta ai calciatori BRINDICCI Alessandro, DE
MATTEIS Stefano, ROMANO Antonio, SCHIROSI Giuseppe, SERGI Andrea e TOMA
Mattia (di cui 1 già scontata);
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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