COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAMUGHEO e A.S.D. ALERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 dell’11.04.2013. Gara Samugheo / Alerese del 07.04.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 dell’23 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SAMUGHEO e A.S.D. ALERESE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 37 dell’11.04.2013. Gara Samugheo / Alerese del 07.04.2013. La Società Samugheo e la Società Alerese hanno proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla partita in epigrafe, ha inflitto ad entrambe la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3. La Commissione decide, in via preliminare, di disporre la riunione dei due procedimenti. La sanzione è stata inflitta sulla base di quanto riportato dall’arbitro nel referto di gara e nell’allegato supplemento, da cui si evince che, al 46° minuto del secondo tempo, si verificava una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre, che si scambiavano calci, pugni ed epiteti ingiuriosi, ragion per cui il direttore di gara, dopo aver individuato sei giocatori dell’Alerese e sei dell’altra Società, riteneva che non vi fossero più le condizioni necessarie per la prosecuzione della partita. Le due Società chiedono l’annullamento della delibera, negando che la situazione creatasi in campo fosse talmente grave da impedire che la gara fosse regolarmente condotta a termine. L’arbitro, regolarmente convocato da questa Commissione per chiarimenti, non si è presentato nel giorno e nell’ora stabiliti. Agli atti è presente una relazione di servizio della Stazione C.C. di Morgongiori, pervenuta alla Commissione tramite il Comitato Regionale Sardegna della F.I.G.C., da cui risulta che i militari dell’Arma C.C., intervenuti al campo sportivo su richiesta del presidente della Società di Ales, non riscontravano alcuna situazione anomala; le persone presenti erano tranquille, tranne un giocatore del Samugheo, che si lamentava del fatto che qualcuno della squadra avversaria l’avesse colpito. Risulta inoltre nella relazione del C.C. che l’arbitro si era espresso dicendo che la rissa tra le due squadre era iniziata al 46° minuto. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritiene che la decisione dell’arbitro non fosse giustificata da quanto realmente accaduto in campo, e che la gara potesse tranquillamente essere portata a conclusione. La Commissione, pertanto, in accoglimento dei reclami pervenuti DELIBERA di annullare la decisione del Giudice Sportivo e di disporre la ripetizione della gara alla data che verrà stabilità dal competente Comitato. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ad entrambe le Società reclamanti.
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