COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 165/A A.S.D. CITTA’ DI CASTELL’UMBERTO (ME), avverso squalifica calciatori Sig. Foti Cozzola Christian fino al 21/03/2018, Sigg. Franchina Francesco e Manera Sebastiano fino al 21/03/2018 con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. – Campionato 3^ categoria Barcellona Gara Real Caronia/Città di Castell’Umberto del 17/03/2013 – C.U. N° 59Barcellona P.G. del 21/03/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 165/A A.S.D. CITTA’ DI CASTELL’UMBERTO (ME), avverso squalifica calciatori Sig. Foti Cozzola Christian fino al 21/03/2018, Sigg. Franchina Francesco e Manera Sebastiano fino al 21/03/2018 con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. - Campionato 3^ categoria Barcellona Gara Real Caronia/Città di Castell’Umberto del 17/03/2013 – C.U. N° 59Barcellona P.G. del 21/03/2013 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Città di Castell’Umberto, in persona del Presidente pro tempore, impugna le sanzioni in epigrafe riportate, contestando integralmente la ricostruzione fattuale riportata dal direttore di gara. In particolare la Società appellante, qui in sintesi, evidenzia che i calciatori sigg. Foti Cozzola e Franchina sono estranei alle condotte loro ascritte dal direttore di gara, mentre al sig. Manera può essere ascritta solo la colpa di avere spinto l’arbitro nella foga della corsa per protestare, senza tuttavia averlo colpito. Per la qualcosa la Società appellante chiede in via principale che siano annullate le sanzioni a carico dei calciatori sigg. Foti Cozzola e Franchina e ridotta la sanzione a carico del sig. Manera; in via subordinata chiede per tutti i calciatori sanzionati la riduzione delle sanzioni. In sede di audizione l’appellante ha ribadito quanto espresso in appello reiterandone le conclusioni. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva che al 20° del 2° tempo il sig. Manera, profferendo frasi irriguardose e offensive, si avvicinava all’arbitro e, raggiuntolo, tirandolo per la maglia e strattonandolo lo afferrava per il collo con entrambe le mani stringendo con forza. Mentre il direttore di gara cercava di divincolarsi il sig. Manera lo colpiva con un violentissimo pugno allo zigomo destro che, oltre alle conseguenze fisiche, determinava la rovinosa caduta della vittima. A questo punto il sig. Foti Cozzola, dopo essersi avvicinato all’arbitro, ancora a terra, gli sferrava un violentissimo calcio all’altezza delle costole procurandogli fortissimo dolore, un vistoso ematoma ed un profondo graffio. In tale circostanza altri calciatori della squadra ospite (quattro – cinque circa) colpivano con calci, pugni e schiaffi l’arbitro e tra di essi è stato riconosciuto il sig. Franchina, che lo colpiva con violenti calci alla schiena e dopo essersi abbassato continuava ad infierire con pugni e schiaffi al viso che, oltre al forte dolore lo stordivano. Ciò posto l’appello in questione appare infondato. E’ evidente, infatti, che la descrizione difensiva fornita dalla Società appellante non trova alcun riscontro negli atti di gara mentre nessun dubbio emerge circa l’identità degli autori dei gravi fatti accaduti. L’arbitro della gara, opportunamente convocato, ha inoltre riconfermato il rapporto di gara in ogni sua parte ed al contempo ha ribadito d’essere certo dell’identità degli autori dei gravi fatti, oggetto di questo procedimento. Né possono trovare ingresso nel presente provvedimento le ritrazioni fotografiche prodotte con il gravame in quanto non conformi al dettato dell’art. 35 comma 1 punto 2 non offrendo, le stesse, piena garanzia tecnica e documentale Le sanzioni, irrogate nella misura massima, appaiono ben adeguate e commisurate alle fattispecie in esame, per cui, anche sotto questo diverso profilo, non si ravvisa alcuna possibilità di riduzione. P.Q.M. Rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it