COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.80/A A.S.D. SANT’ALFIO CALCIO (CT) Avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto. Campionato 2^ categoria girone G Tremestieri Etneo / Sant’Alfio Calcio del 22/12/2012 – C.U. n. 266 del 03/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.80/A A.S.D. SANT’ALFIO CALCIO (CT) Avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto. Campionato 2^ categoria girone G Tremestieri Etneo / Sant’Alfio Calcio del 22/12/2012 - C.U. n. 266 del 03/01/2013. Con tempestivo e rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale l'A.S.D. Sant’Alfio Calcio, in persona del suo presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, chiedendo che sia integralmente riformata. In particolare l’appellante sostiene che i due calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari impugnati “si sono prontamente avvicinati di spalle all’arbitro per proteggerlo fisicamente dalle eventuali intemperanze di altri calciatori…” subendone nella concitazione del momento, “spintoni e movimenti sconnessi, in conseguenza dell’improvvisa situazione di promiscuità ed agitazione”. L’appellante sostiene inoltre la nullità delle squalifiche impugnate, perché a suo dire “comminate quando la gara era ancora in corso contemporaneamente alla squalifica fino al 31/12/2016 del calciatore Festa, il quale è stato conseguentemente costretto ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco”. Senonché, sostiene ancora l’appellante, ai calciatori Grasso e Virgitto, l’arbitro ha invece consentito di continuare a disputare la gara fino alla fine della medesima e tale circostanza è incompatibile con la squalifica. La società appellante, ritualmente convocata all’udienza dibattimentale, non è comparsa. La Commissione Disciplinare Territoriale, con provvedimento reso a norma dell’art. 34 n° 4 C.G.S., ha incaricato di accertamenti la Procura Federale, sospendendo il procedimento fino all’esito degli stessi. La Procura Federale, con nota prot. 6204/688 pf 12-13/CP del 04/04/2013 ha trasmesso la relazione conclusiva che ha sostanzialmente confermato quanto già espresso dall’arbitro negli atti ufficiali di gara. Ciò posto, si rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro e degli altri ufficiali di gara nonché i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Va evidenziato che, dalla lettura combinata degli atti ufficiali, si evince che i calciatori sigg. Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto, in occasione dell’espulsione del Festa, si avvicinavano con altri compagni al direttore di gara e nella confusione lo colpivano con delle ginocchiate (circostanza questa peraltro ammessa dalla appellante, anche se in maniera del tutto riduttiva). L’arbitro sostiene tuttavia nel referto di avere solo riconosciuto il volto dei responsabili, di cui non riusciva però ad annotare il numero corrispondente. “Successivamente, a mente serena”, sostiene ancora il direttore di gara, “durante il resto della partita, ricordando i volti, riuscivo ad identificare i calciatori ognuno con il proprio numero”. Va aggiunto che egli non ha però adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dei predetti calciatori, che hanno potuto concludere regolarmente l’incontro. Le squalifiche di che trattasi, peraltro non irrogate dal direttore di gara come erroneamente sostenuto dall’appellante bensì dal Giudice Sportivo competente, sono state quindi adottate sulla scorta delle richiamate annotazioni contenute negli atti ufficiali di gara, che l’arbitro ha confermato in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura Federale. Non apparendo riscontrabile quanto asserito dall’appellante circa il corretto comportamento dei calciatori fatti oggetto di provvedimenti disciplinari, non di meno questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene, in ragione delle circostanze sopra evidenziate, che le sanzioni inflitte debbano essere rideterminate in termini più equi, non essendo peraltro certo che i lividi riferiti dal direttore di gara e non certificati da adeguata documentazione, siano da addebitare ai calciatori Grasso e Virgitto. PQM La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, dispone contenersi al 31/12/2014 le squalifiche a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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