COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BICA FRANCESCO (Presidente dell’A.S.D. Mazara Calcio) A.S.D. MAZARA CALCIO La Procura Federale, con nota 4591/490 pf11-12GT/dl del 05/02/2013 ha deferito: 1) Il sig. Bica Francesco, Presidente dell’A.S.D. Mazara Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11) delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8 comma 9) e 15) del C.G.S. per non avere ottemperato ad obbligo di adempimento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. del 30/09/2011 (prot.155/C.A.E.); 2) La società A.S.D. Mazara Calcio per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1) del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 64/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. BICA FRANCESCO (Presidente dell’A.S.D. Mazara Calcio) A.S.D. MAZARA CALCIO La Procura Federale, con nota 4591/490 pf11-12GT/dl del 05/02/2013 ha deferito: 1) Il sig. Bica Francesco, Presidente dell’A.S.D. Mazara Calcio, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11) delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8 comma 9) e 15) del C.G.S. per non avere ottemperato ad obbligo di adempimento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, della decisione della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. del 30/09/2011 (prot.155/C.A.E.); 2) La società A.S.D. Mazara Calcio per rispondere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 1) del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, sono comparse per il tramite del loro difensore e procuratore speciale. Preliminarmente all’esame del ricorso le parti deferite hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi dell’art. 23 C.G.S., come da ordinanza che segue: Ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale; rilevato che prima dell’inizio del dibattimento le parti deferite hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. individuata nella misura di mesi quattro di inibizione e dell’ammenda di € 1.000,00; Visto l’art. 23, comma 1) C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1) C.G.S. possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; Visto l’art. 23, comma 2), ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, disponendone l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: al sig.Bica Francesco l’inibizione per mesi 4 (quattro); all’A.S.D. Mazara Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8) C.G.S.
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