COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SINDONI ANTONINO (Presidente della A.S.D. Torregrotta) A.S.D. TORREGROTTA. La Procura Federale, con nota prot. 4592/3pf 11-12/GT/dl, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Sindoni Antonino, Presidente della A.S.D. Torregrotta, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale; la Società A.S.D. Torregrotta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 65/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SINDONI ANTONINO (Presidente della A.S.D. Torregrotta) A.S.D. TORREGROTTA. La Procura Federale, con nota prot. 4592/3pf 11-12/GT/dl, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Sindoni Antonino, Presidente della A.S.D. Torregrotta, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 30 comma 2 dello Statuto Federale; la Società A.S.D. Torregrotta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente. Secondo quanto accertato dalla Procura Federale il Sig. Sindoni avrebbe adito l’Autorità Giudiziaria ordinaria, nei confronti del tecnico Errante Pietro, in violazione della clausola compromissoria, sporgendo denuncia-querela, ratificata in data 26/05/2011 innanzi ai Carabinieri di Fondachello Valdina, per presunti reati perseguibili d’ufficio (calunnia) e a querela di parte (diffamazione). All’udienza dibattimentale odierna nessuno si è presentato per le parti deferite che hanno tuttavia fatto pervenire nota con allegata remissione di querela. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo che sia affermata la responsabilità delle parti chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: punti 3 di penalizzazione ed ammenda di € 2.000,00 a carico dell’ASD Torregrotta e inibizione per mesi 6 a carico del presidente sig. Sindoni Antonino. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che quanto addebitato al Sig. Sindoni trova riscontro documentale, avendo il predetto proposto denuncia-querela a carico dell’allenatore Sig. Errante Pietro con atto ratificato in data 26/05/2011 innanzi ai Carabinieri di Fondachello Valdina. In tale atto vengono indicati fatti reato tra i quali quello di diffamazione, perseguibile a querela di parte, la cui trattazione avrebbe potuto trovare tutela nell’ordinamento sportivo. Emerge tuttavia che il sig. Sindoni ha, sia pure successivamente, rimesso la querela in questione. Comportamento questo che deve essere valutato ai fini della irrogazione delle sanzioni; Risultando comunque violato l’art. 30 comma 2) dello Statuto Federale, ne consegue che a norma dell’art. 15 C.G.S. vanno adottate le sanzioni disciplinari come appresso indicate, tanto a carico del Presidente Sig. Sindoni Antonino che a carico della Società, responsabile oggettivamente. P.Q.M. Dispone applicarsi al Sig. Sindoni Antonio la sanzione della inibizione per mesi 6; alla A.S.D. Torregrotta la sanzione della penalizzazione in classifica per punti 3 e l’ammenda di € 1.000,00.
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