COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 93/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Stallone Baldassare (Presidente) Sig. La Rosa Antonino (Dirigente Segretario) Società A.S.D. Olimpia Salemi

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 93/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Stallone Baldassare (Presidente) Sig. La Rosa Antonino (Dirigente Segretario) Società A.S.D. Olimpia Salemi Con nota 5251/143 pf 11-12 GT/dl del 28/02/2013 la Procura Federale ha deferito i Sigg. Stallone Baldassare e La Rosa Antonino nonché la A.S.D. Olimpia Salemi, per rispondere, i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 30 del Regolamento della L.N.D.; la Società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva a mente dell’art. 4, comma 1 e 2 del C.G.S., in relazione agli addebiti contestati ai predetti dirigenti. Il comportamento illecito contestato concerne il fatto che durante lo svolgimento del secondo torneo nazionale “Salemi capitale dell’Italia unita”, organizzato dalla Società A.S.D. Olimpia Salemi, quest’ultima si avvaleva dell’ausilio di arbitri del C.S.I., in violazione di quanto previsto. La circostanza è stata ammessa dai Sigg. Baldassare Stallone e La Rosa Antonino, che hanno tuttavia rappresentato di non pensare di commettere irregolarità nel far arbitrare le gare del torneo a soggetti non appartenenti alla F.I.G.C. All’udienza fissata per il dibattimento nessuno è comparso, né sono stati depositati nei termini documenti o memorie difensive a discolpa. Il Rappresentante della Procura Federale, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione a carico del Sig. Stallone Baldassare per mesi due; inibizione a carico del Sig. La Rosa Antonino per mesi tre; ammenda di € 500,00 per la società. Il deferimento di che trattasi, sulla base dell’attività istruttoria svolta e in particolar modo delle dichiarazioni ammissive dei soggetti interessati, è fondato. Non vale ad escludere la responsabilità dei deferiti il fatto che i dirigenti in questione non sapessero che gli arbitri facessero parte di altra associazione. Invero, la Società in questione, nel richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento del torneo, aveva l’obbligo di fruire delle prestazioni come arbitri di tecnici o dirigenti tesserati F.I.G.C., giusta articolo 12 del regolamento del torneo come autorizzato, di talchè avrebbero dovuto richiedere la prestazione di detti soggetti tesserati FIGC, cosa che, invece, non è avvenuta. Accertate, quindi, le violazioni sopraindicate P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi ai Sigg. Stallone Baldassare e La Rosa Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno; alla Società A.S.D. Olimpia Salemi, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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