COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°101 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.P.D. Frigintini Sig.Di Raimondi Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ categoria 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 473/C.D.T. DEL 23 APRILE 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°101 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.P.D. Frigintini
Sig.Di Raimondi Rosario (Presidente all’epoca dei fatti)
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di 1^ categoria 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1008 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, tuttavia, mentre il calciatore Vicari Andrea ha fatto pervenire personale memoria difensiva allegando il certificato medico attestante la sua regolare posizione, la società deferita ha trasmesso memoria difensiva solo asserendo che i calciatori Vicari Andrea e Sarta Giulio “sono stati tesserati solamente alla riapertura delle liste di dicembre, con il trasferimento” ma omettendo di comprovare la regolare posizione dei calciatori in relazione alla avvenuta visita medica attestante la idoneità all’attività sportiva agonistica.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione in atti emerge quindi con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore Sarta Giulio, obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale dispone non doversi procedere nei confronti del calciatore Vicari Andrea e applica:
l’ammenda di € 40,00 (quaranta/00) a carico della società A.P.D. Frigintini (€ 40,00 x n.1 calciatore);
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Raimondi Rosario;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Sarta Giulio tesserato per la società’ A.P.D. Frigintini all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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