COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 25/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Redentori Andrea, calciatore tesserato per l’U.S.D. Arezzo Football Academy, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; -l’U.S.D. Arezzo Football Academy, per la conseguente responsabilità ex art. 4, c. 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 25/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Redentori Andrea, calciatore tesserato per l’U.S.D. Arezzo Football Academy, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; -l’U.S.D. Arezzo Football Academy, per la conseguente responsabilità ex art. 4, c. 2, del medesimo Codice. La denuncia del Presidente dell’A.S.C.D. Aquila 1902 Montevarchi, recante in allegato la copia di un certificato medico nonché un documento filmato dell’accaduto, è pervenuto alla Procura Federale tramite il C.R.T.. La denuncia ha per oggetto un atto di violenza asseritamente compiuto dal calciatore Andrea Redentori in danno del calciatore della Società denunciante, Peri Niccolò, perpetrato in occasione della gara valida per il campionato di II categoria, disputata in data 30 settembre 2012, tra le squadre U.S.D. Arezzo F.A. e Aquila Montevarchi. L’Ufficio inquirente, acquisita la documentazione, ha disposto, “inaudita altera parte”, il deferimento in esame. Instaurato il procedimento, si dà atto che il calciatore e la Società, rappresentati in udienza dal legale di fiducia, hanno fatto pervenire, in data 16 aprile 2013, memoria di difesa congiunta che non viene esaminata dal Collegio perché prodotta oltre il termine di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In apertura di dibattimento il Presidente informa che la Commissione ritiene necessario un supplemento di istruttoria per cui dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale in applicazione della ordinanza che verrà emanata in sede di Camera di Consiglio e della quale verrà data notizia alle parti attraverso rituale notifica. Chiuso il dibattimento la Commissione emette l’ordinanza di seguito riportata. “ la C.D.T. Toscana, letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale: rilevato che il deferimento è, in applicazione dell’art. 35 del C.G.S., basato sulla porzione di un filmato in dvd, esaminata la norma la quale prevede che gli Organi della Disciplina Sportiva possono “..utilizzare quale mezzo di prova gli atti di indagine della Procura Federale” (c.1.1) e che consente, al punto 1.2, l’utilizzazione della “prova televisiva” nel caso in cui si renda necessario identificare un tesserato allorché i documenti ufficiali indichino un soggetto diverso dall’autore della violazione, al solo scopo d’irrogare sanzioni disciplinari a carico di questi, e a condizione che detta prova offra piena garanzia tecnica e documentale e che il comma 1.3 prevede l’utilizzo del mezzo meccanico nei casi di condotta violenta, gravemente antisportiva o nell’uso di frasi blasfeme, limitandole alle gare della L.N.P. ed applicandole a tutti i casi in cui l’arbitro non abbia visto l’accaduto, osservato che, proceduralmente la norma precisa ancora che in tali casi il Procuratore Federale deve far pervenire al G.S. Nazionale riserva scritta entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello della gara, e che, con il successivo comma 1.4 il legislatore sportivo ha ampliato quanto disposto dal comma 1.3 dell’articolo 35, recitando infatti tale comma che: “Le disposizioni di cui al punto 1.3. si applicano anche alle gare della LPSC, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo, se designato”, e che, pertanto, il disposto della norma sia applicabile alla fattispecie in esame, considerato che il filmato qui prodotto non presenta alcun carattere di garanzia tecnica, trattandosi di uno ”spezzone” riprodotto su dvd del quale non si conosce la provenienza e a fronte del quale la norma richiede che “le riprese televisive o gli altri filmati” offrano piena garanzia tecnica e documentale, rilevato ancora che dagli atti trasmessi non risulta che siano stati ascoltati né il calciatore presunto autore dell’atto di violenza, né il calciatore colpito e comunque nessuno dei tesserati presenti sul campo, accertato che le condizioni del calciatore colpito sono state oggetto di referto ospedaliero redatto due giorni dopo l’evento, quanto sopra premesso la C.D. ritiene necessaria una esaustiva istruttoria affinché si accerti la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, anche a diverso titolo, nella vicenda, da attuarsi mediante un esame completo del filmato identificandone la provenienza, nonché l’audizione dei tesserati presenti sul campo, compreso il D.G. che nulla ha riportato in ordine ad un episodio di tale gravità, al fine di individuare ogni singola responsabilità”. Dispone che la presente ordinanza sia portata a sollecita conoscenza delle parti interessate con le modalità previste dall’art. 38 del C.G.S.
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