COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 28 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Rudisi Fabrizio, calciatore tesserato per l’A.S.D. F.C. Meroni, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art.5, commi 1 e 5, del C.G..S.; – A.S.D. F.C. Meroni in conseguenza del principio di responsabilità oggettiva previsto dall’art. 4, c.2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 28 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Rudisi Fabrizio, calciatore tesserato per l’A.S.D. F.C. Meroni, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione all’art.5, commi 1 e 5, del C.G..S.; - A.S.D. F.C. Meroni in conseguenza del principio di responsabilità oggettiva previsto dall’art. 4, c.2, del C.G.S.. Il G.S. Territoriale di Siena riceveva, in data 8 febbraio c.a., sulla casella di posta elettronica personale una e-mail con la quale il calciatore Fabrizio Rudisi, tesserato per l’A.S.D. F.C. Meroni, esprimeva giudizi lesivi della dignità dell’arbitro della gara disputata in data 26 gennaio 2013 nell’ambito del Campionato Juniores Provinciali. Il G.S. provvedeva quindi ad inviare la nota alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio ha disposto il deferimento oggi in discussione avendo rilevato nel contenuto della missiva la violazione di quanto disposto dall’art. 5 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del C.G.S.. La società di appartenenza del calciatore è stata contestualmente deferita in applicazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo corpo di norme. Alla odierna riunione sono presenti: -il calciatore Fabrizio Rudisi, il quale ha depositato, nei termini, memoria a difesa con la quale, dopo essersi scusato per il comportamento tenuto, rileva la non applicabilità del disposto del comma IV dell’art. 5 del C.G.S., come contestato, stante la mancanza di pubblicità del documento. Precisa a tal fine che si è trattato di un invio personale al G.S.T., privo quindi di pubblica diffusione. Dichiara inoltre che con tale lettera intendeva rappresentare esclusivamente il proprio disappunto, senza con ciò intendere violare i principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S.. -la Società A.S.D. F.C. Luigi Meroni, in persona del legale rappresentante, Signor Gianni Quercioli. La Procura Federale è presente con l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al calciatore Fabrizio Rudisti, la squalifica per 1 (una) giornata di gara. sulla pena base determinata in 2 (due) giornate; -alla Società A.S.D. F,C, Luigi Meroni, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di 100,00 (cento) sulla sanzione base determinata in € 150,00 (centocinquanta). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura concordata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it