COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 167 stagione sportiva 2012/2013 Gara Olmoponte Arezzo – Sulpizia (5-1) del 24/03/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.54 del 28/03/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 167 stagione sportiva 2012/2013 Gara Olmoponte Arezzo – Sulpizia (5-1) del 24/03/2013. Campionato di II categoria. In C.U. n.54 del 28/03/2013 C.R.T. Reclama la società Olmoponte Arezzo avverso la squalifica per tre giornate inflitta dal G.S. al calciatore Severi Leonardo “ Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. La società sostiene che il proprio tesserato non ha commesso alcuna condotta violenta ma anzi, è stato lui a subirla. Chiede la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica e segnala la presenza di un Commissario Federale che avrebbe confermato la versione sostenuta dalla società. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riferisce di testate reciproche fra i calciatori convolti nei fatti dopo un contrasto di gioco. Sostiene di non essere a conoscenza di dichiarazioni da parte di un Commissario. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. La versione arbitrale è chiara e credibile e ciò lo si rileva anche dal contenuto del reclamo che appare contradittorio. Infatti, se il calciatore Severi non ha commesso alcuna scorrettezza verso l’avversario, per quale motivo dovrebbe essere sanzionato con una giornata di squalifica? Per quanto attiene la presenza o meno di un Commissario Federale, la C.D. rileva che nel fascicolo del giudizio non vi è alcun documento in tale senso. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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