COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 166 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 54 del 28.03.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso l’ammenda di € 250,00 comminata dal G.S.T..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 166 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 54 del 28.03.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso l’ammenda di € 250,00 comminata dal G.S.T.. Reclama la società Monzone 1926 avverso l’ammenda di € 150,00 inflitta dal G.S.T. con la seguente motivazione: “per aver causato ritardo nell’inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa”. La società impugna la sanzione sopraindicata comminatale dal Giudice Sportivo Territoriale ritenendola illegittima, essendo il tardivo inizio della gara da imputarsi esclusivamente al ritardo con il quale l’arbitro è giunto al campo di giuoco, approssimativamente tra le ore 14,45 e le 14,50, tantoché, aggiunge la reclamante, i dirigenti della società ospitante hanno ritenuto opportuno chiamare il pronto-AIA. Precisa inoltre che l’arbitro, una volta giunto al campo, si è scusato per il ritardo, invitando ‘bonariamente’ due giocatori del Monzone (arrivati poco prima di lui all’impianto sportivo) impegnati nell’attività di riscaldamento pre-partita di ‘fare pure con calma’. La società precisa altresì che le distinte di gara erano già state debitamente compilate prima che l’arbitro giungesse al campo di giuoco e che quest’ultimo non ha mai sollecitato l’inizio della gara. Per questi motivi la società non riesce a comprendere le ragioni poste a fondamento della sanzione irrogata, avendo la partita avuto inizio dopo l’orario convenuto solo per causa imputabile al Direttore di gara e che, in ogni caso, occorrerebbe comprendere il grave disagio di disputare gare infra-settimanali prima di sanzionare un ritardo ‘di pochi minuti’. La reclamante, infine, ritiene doveroso criticare le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare T. a sostegno della decisione di rigetto del reclamo proposto dalla stessa società, pubblicata nel C.U. n. 54 del 28.03.2013. La Commissione, esaminato il reclamo e i referti arbitrali così decide. Preliminarmente occorre rilevare che il reclamo, oltre a contenere elementi di contestazione della legittimità del provvedimento impugnato, contiene altresì elementi di critica alla delibera assunta da quest’Organo Giudicante nei confronti della stessa società e di alcuni suoi tesserati (v. C.U. 54 del 28.03.13) che non hanno attinenza con la fattispecie impugnata e, quindi, totalmente irrilevanti e ininfluenti all’esito del giudizio. Al proposito, occorre ricordare (non senza dimenticare che gli Organi di Giustizia sportiva decidono ai sensi dell’art. 35 C.G.S.) che le società possono legittimamente fare valere le proprie di critica ai provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti, mediante gli strumenti processuali previsti e riconosciuti dalla normativa federale. Venendo al reclamo, la tesi della reclamante, volta a sostenere che il tardivo inizio della partita sia dipeso dal ritardato arrivo del Direttore di gara all’impianto sportivo, non trova conferma dalle risultanze istruttorie, dalle quali invece emerge che il fischio d’inizio è avvenuto tra le ore 15,15/15,20, a causa della richiesta di comporto avanzata al Direttore di gara dal dirigente accompagnatore del Monzone poiché due giocatori della stessa compagine societaria erano in ritardo. L’arbitro, infatti, con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, ha confermato di essere arrivato al campo di giuoco attorno le ore 14,40, dopo aver debitamente avvertito il pronto-AIA, e di aver completato le operazioni di riconoscimento dei giocatori dell’Apuania in pieno rispetto dell’orario previsto per l’inizio della partita, mentre la società Monzone ha provveduto a consegnare le liste di gara solo alle ore 15,00 chiedendo espressamente al Direttore di gara di attendere l’arrivo di due ulteriori giocatori. Alla luce di siffatti elementi la sanzione appare, pertanto, legittima ai sensi dell’art. 54 NOIF, essendo il ritardato inizio della partita dipeso unicamente dalla richiesta di attesa formulata al direttore di gara dal dirigente accompagnatore della società Monzone, non ravvisandosi negli atti di causa elementi idonei a provocare il ribaltamento del principio di 'prova privilegiata' che caratterizza i rapporti arbitrali. Per quanto riguarda la misura della sanzione, la stessa all'esito del giudizio di congruità risulta eccessivamente afflittiva, per cui il Collegio provvede a rideterminarla nella misura in € 100,00. P.Q.M. la C.D.T.T.: Accoglie il ricorso proposto dall’U.S.D. Monzone 1926, e per l’effetto riduce l’ammenda ad € 100,00; ordina la restituzione della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it