COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 164 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Porta Nuova A.S.D. Avverso Squalifica Concordia Federico Fino Al 1552013 (C.U. N° 45 Del 342013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
164 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo U.S. Porta Nuova A.S.D. Avverso Squalifica Concordia Federico Fino Al 1552013 (C.U. N° 45 Del 342013)
Propone rituale reclamo la U.S. Porta Nuova ASD avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Pisa con la seguente motivazione: “Perché dopo aver ricevuto un’ammonizione assumeva atteggiamento intimidatorio nei confronti del D.G. mettendogli la sua testa vicino pronunciando frase intimidatoria e toccandolo con un dito sulla spalla senza procurargli dolore”.
La reclamante con sintetico reclamo chiede una riduzione della sanzioni a suo dire eccessiva, limitandosi ad affermare che, nella concitazione del momento l’intento del Concordia era solo diretto ad interloquire col D.G. senza alcun fine violento,né intimidatorio.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.
Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma lo svolgersi dei fatti come già riportato nel rapporto gara, specificando sia le dinamiche, sia la volontarietà del gesto del tesserato.
Aggiunge che il Concordia a fine gara raggiungeva il D.G. nello spogliatoio per scusarsi del proprio comportamento e dichiarando di aver “perso la testa”.
Il comportamento a fine gara del calciatore, pur lodevole, non fa che confermare (ma non ce ne sarebbe stato bisogno) l’irregolarità delle azioni poste in essere durante la gara.
La sanzione impugnata già abbastanza mite in relazione al fatto e nella considerazione che colpisce il calciatore in un periodo dove i campionati sono al termine e quindi non risulta particolarmente afflittiva, non può che essere confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.
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