COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 159 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.C.D. Babylon United Avverso Ammenda Euro 500,00(C.U. N° 53 Del 2132013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 159 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.C.D. Babylon United Avverso Ammenda Euro 500,00(C.U. N° 53 Del 2132013) Propone rituale reclamo la ACD Babylon United avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per lancio di due mortaretti prima dell’inizio della gara senza procurare alcuna conseguenza”. La reclamante con articolato reclamo, contesta l’episodio, affermando che quanto lanciato non sarebbe stato materiale pirotecnico ma materiale non esplodente (a molla) che provoca la fuoriuscita di coriandoli. A supporto probatorio allega documentazione fotografica dei “tubi di lancio” ed addirittura ne allega uno al reclamo invitando la commissione a provarne il funzionamento e le conseguenze anche all’interno di una stanza. Si premette alla decisione che la C.D. per ovvie ragioni (anche procedurali) si è astenuta dall’invito a provare il marchingegno (pur essendo tentata da una mai spenta indole goliardica). Tuttavia esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma che furono lanciati anche coriandoli, ma afferma che quanto da lui udito (deflagrazioni) non possa essere stato prodotto da dispositivi a molla privi di polvere da sparo. Dichiara altresì il D.G. che il lancio dei coriandoli tramite i dispositivi descritti nel reclamo e lo scoppio di materiale pirotecnico sono stati “due eventi distinti e separati tra loro”. La sanzione, dal canto suo, appare congrua, partendo dal limite minimo edittale previsto dalla norma del CGS e non essendo in alcun modo possibile da parte della C.D. non rispettare tale limite normativamente stabilito. La sanzione va pertanto confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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