COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 19.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FABRO – MARRA S. FELICIANO DISPUTATA A FABRO IL 24.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAGNOTTA DIEGO FINO AL 30/06/2014;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 119 del 19.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD FABRO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA FABRO – MARRA S. FELICIANO DISPUTATA A FABRO IL 24.03.2013, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.113 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE
ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAGNOTTA DIEGO FINO AL 30/06/2014;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società USD Fabro, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara e presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Direttore di gara ha confermato integralmente quanto già descritto nel referto, circa il
comportamento particolarmente offensivo e minaccioso con le frasi ivi descritte, nonché
gravemente violento, allorchè il calciatore Pagnotta, al termine della gara, tentava di
aggredire il direttore di gara stesso con un calcio, non riuscendo nell’intento per
l’intervento di altre persone e, nel contempo il Pagnotta colpiva l’arbitro con uno sputo
sulla manica.
La sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti addebitati e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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