COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VOLLA – GARA REAL VOLLA / ANACAPRI DEL 2.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VOLLA – GARA REAL VOLLA / ANACAPRI DEL
2.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l’infondatezza
dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
del C.R. Campania, n. 89 del 14.03.2013, pag. 1956, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la
sanzione sportiva della perdita della gara, a carico della medesima società, per irregolarità dello
svolgimento della gara (violazione della norma, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.
Campania del 2 luglio 2012, pag. 24, relativa all’obbligo di continuativa partecipazione dei calciatori
di fascia giovane, uno classe 1995, uno classe 1994 ed uno classe 1993). Questo Collegio osserva:
il direttore di gara ha confermato innanzi a questa Commissione, senza remora, né incertezza,
quanto già dichiarato al Giudice Sportivo Territoriale, ovvero che, nel primo tempo della gara in
questione, abbia preso parte alla gara, per la società reclamante, il calciatore contraddistinto con il
n. 16 (Zoppino Gianluca, classe 1986) e non quello con il n. 8, Della Marca Antonio (classe 1996).
L’arbitro riferisce ancora che tale circostanza gli sia stata confermata anche dal suo assistente
ufficiale n. 1, che egli aveva appositamente interpellato. La sottolineata circostanza si appalesa
decisiva, ai fini del giudizio sulla vicenda in esame. Invero, se, come sostenuto dalla società
reclamante, avesse partecipato fin dall’inizio della gara il calciatore n. 8, classe 1996 (ovvero, Della
Marca Antonio), essa avrebbe pienamente rispettato l’obbligo della continuativa partecipazione dei
calciatori di fascia giovane, come innanzi specificata. L’arbitro della gara, viceversa, ha insistito che,
nonostante non sia stata apposta alcuna correzione sui numeri della distinta di gara e non risulti in
alcun punto che abbia disputato la gara, fin dal suo inizio, il calciatore n. 16 e non il n. 8 della
società Real Volla ed ha ribadito, anche all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., che, ad onta
delle risultanze documentali (secondo le quali nessuna rettifica numerica fosse stata attivata),
avesse iniziato la gara, si ripete ancora, il predetto n. 16, aggiungendo una spiegazione ai limiti
dell’inverosimile, in ordine ad un altro aspetto, invero “misterioso”, ossia che una “doppia freccia”,
apposta sul foglio di fine gara (ma in ordine alla sostituzione di un calciatore della società Anacapri,
che concerneva, per singolare coincidenza, i nn. 8 e 16), non risultasse sulla copia (su carta
chimica, dunque autocopiante) consegnata alla società Real Volla. Deve sottolinearsi,
necessariamente, che le dichiarazioni suppletive dell’arbitro, oltre agli atti ufficiali di gara,
configurano fonte di prova privilegiata, anche al cospetto di particolari obiettivamente “strani”.
Pertanto, non è possibile conferire credito alle affermazioni della società reclamante, che, peraltro,
ha prodotto un reclamo articolato ed imperniato su una logica conseguenziale e razionale. Deve
puntualizzarsi che l’arbitro della gara ha, indubbiamente, determinato una confusione che ha
davvero dello straordinario e che, in ogni caso, attesta una sua sconcertante superficialità. Nel
rispetto della consolidata giurisprudenza, anche della C.A.F. (allorquando essa configurava il
massimo organo di giustizia sportiva), dunque, questa C.D.T. non può che attenersi alle
dichiarazioni dell’arbitro. P.Q.M.
DELl BERA
di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della
società Real Volla.
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