COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA CITTÀ DI POMPEI I STASIA SOCCER DEL 21.04.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA CITTÀ DI POMPEI I STASIA
SOCCER DEL 21.04.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 102 del 26
aprile 2013, pag. 2265, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per tre
giornate di gara, a carico del calciatore Liccardo Domenico, perché responsabile di gesti offensivi
nei confronti del pubblico locale. La reclamante, sia per mezzo del proprio reclamo che attraverso il
proprio legale nella seduta odierna, sottolinea la sproporzione della sanzione irrogata, sostenendo
che i gesti del proprio calciatore, sicuramente censurabili, debbano essere considerati come
condotta irriguardosa, ma non di certo offensiva, né ingiuriosa. Il comportamento del calciatore, ad
avviso della società, era stato fortemente influenzato dai ripetuti insulti che il calciatore in argomento
aveva subito da parte del pubblico locale. Questa C.D.T., in una doverosa valutazione sulla
corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, nonché sulla base di
un’attenta verifica di tutti gli atti ufficiali di gara, giudica di accogliere parzialmente il reclamo, nel
senso della riduzione della squalifica a due giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Sta Soccer, di ridurre a due
giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Liccardo Domenico; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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