COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA CITTÀ DI POMPEI I STASIA SOCCER DEL 21.04.2013 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 117. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO STASIA SOCCER – GARA CITTÀ DI POMPEI I STASIA SOCCER DEL 21.04.2013 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 102 del 26 aprile 2013, pag. 2265, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, a carico del calciatore Liccardo Domenico, perché responsabile di gesti offensivi nei confronti del pubblico locale. La reclamante, sia per mezzo del proprio reclamo che attraverso il proprio legale nella seduta odierna, sottolinea la sproporzione della sanzione irrogata, sostenendo che i gesti del proprio calciatore, sicuramente censurabili, debbano essere considerati come condotta irriguardosa, ma non di certo offensiva, né ingiuriosa. Il comportamento del calciatore, ad avviso della società, era stato fortemente influenzato dai ripetuti insulti che il calciatore in argomento aveva subito da parte del pubblico locale. Questa C.D.T., in una doverosa valutazione sulla corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, nonché sulla base di un’attenta verifica di tutti gli atti ufficiali di gara, giudica di accogliere parzialmente il reclamo, nel senso della riduzione della squalifica a due giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Sta Soccer, di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Liccardo Domenico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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