COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 112 RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. VAL.SA GOLD Avverso squalifica per 5 giornate calc. BELLUCCO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara VAL.SA – REAL CASTELLARANO del 10.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 112 RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. VAL.SA GOLD Avverso squalifica per 5 giornate calc. BELLUCCO ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara VAL.SA – REAL CASTELLARANO del 10.4.2013 L’A.S.D. VAL.SA GOLD ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che i fatti descritti nel Comunicato non risultano corretti perché il calc. BELLUCCO ANDREA, dopo aver ricevuto la seconda ammonizione, ha lasciato il terreno di gioco senza mai aggredire con offese o allungando le mani su nessuna persona della terna arbitrale. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - - premesso che la società ricorrente, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BELLUCCO, espulso per doppia ammonizione, la seconda per offese e per avergli appoggiato le mani al petto, uscito dal terreno di gioco reiterava le esternazioni offensive nei confronti della terna arbitrale, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. BELLUCCO ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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