COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 116 RICORSO PROPOSTO DA S.S.D. FAENZA CALCIO Avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara BAGNACAVALLO – FAENZA del 9.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES 116 RICORSO PROPOSTO DA S.S.D. FAENZA CALCIO Avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara BAGNACAVALLO – FAENZA del 9.4.2013 La S.S.D. FAENZA CALCIO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “da indagini e verifiche effettuate dalla nostra dirigenza, non risulta fossero presenti gruppi di sostenitori organizzati che abbiano rivolto espressioni a sfondo razziale contro alcuno”. “Non ci risulta peraltro che durante la partita il direttore di gara sia intervenuto, coinvolgendo i capitani delle squadre, come da regolamento, al fine di far cessare immediatamente gli eventuali cori di scherno con contenuto razzistico”. Fa presente che la partita si è disputata in un campo poco praticabile e con scarsa illuminazione e non si capisce come l’arbitro abbia potuto identificare alcuni sostenitori del Faenza come autori delle frasi di stampo razzista, anche perché i sostenitori di entrambe le squadre camminavano lungo il perimetro del campo. “Il Faenza Calcio rigetta nel modo più assoluto ogni addebito in merito ad accuse di razzismo e chiede l’annullamento della sentenza. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che, due persone identificate come sostenitori della S.S.D. Faenza, in occasione di una “entrataccia” da parte di un calciatore di colore dell’A.C.Bagnacavallo nei confronti di un calciatore della S.S.D. fAENZA, rivolgevano all’autore della irregolarità espressioni offensive di contenuto razzistico; - visto l’art. 11 del C.G.S. e considerato che la sanzione è stata applicata nel minimo edittale previsto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico della S.S.D. FAENZA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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