COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 del 24.4.2013 (Gara: COLONNA – MONTECASSINO del 13.4.2013 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 del 24.4.2013 (Gara: COLONNA – MONTECASSINO del 13.4.2013 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società COLONNA fa presente, nel reclamo a margine, che la Società MONTECASSINO avrebbe potuto richiedere alla ditta di autonoleggio la sostituzione del mezzo in avaria, data la vicinanza del luogo del guasto dalla sede di partenza e chiede, pertanto, che alla controparte - rtenuta così rinunciataria – venga inflitta la punizione della perdita della gara con le sanzioni accessorie. A parere di questo organo di Giustizia Sportiva, la Società MONTECASSINO si è fatta parte diligente per cercare di raggiungere la sede dell’incontro in tempo utile, tentativo frustrato come si rileva dalla documentazione prodotta al Giudice di prima istanza. Infatti, la dichiarazione del conducente e, soprattutto, l’attestazione della Società AUTOSTRADE mostrava chiaramente l’impossibilità della citata Società sportiva di presentarsi, entro i termini di tempo, all’impianto sportivo per disputare la gara. Tanto premesso, ritenute non riscontrabili le ipotetiche deduzioni, contenute anche nella nota integrativa da parte della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società COLONNA e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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