COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 95 del 24.4.2013 (Gara: COLONNA – MONTECASSINO del 13.4.2013 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLONNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE
DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDUICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI ROMA CON C.U. N. 95 del 24.4.2013
(Gara: COLONNA – MONTECASSINO del 13.4.2013 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Società COLONNA fa presente, nel reclamo a margine, che la Società MONTECASSINO
avrebbe potuto richiedere alla ditta di autonoleggio la sostituzione del mezzo in avaria, data la
vicinanza del luogo del guasto dalla sede di partenza e chiede, pertanto, che alla controparte -
rtenuta così rinunciataria – venga inflitta la punizione della perdita della gara con le sanzioni
accessorie.
A parere di questo organo di Giustizia Sportiva, la Società MONTECASSINO si è fatta parte
diligente per cercare di raggiungere la sede dell’incontro in tempo utile, tentativo frustrato come si
rileva dalla documentazione prodotta al Giudice di prima istanza.
Infatti, la dichiarazione del conducente e, soprattutto, l’attestazione della Società AUTOSTRADE
mostrava chiaramente l’impossibilità della citata Società sportiva di presentarsi, entro i termini di
tempo, all’impianto sportivo per disputare la gara.
Tanto premesso, ritenute non riscontrabili le ipotetiche deduzioni, contenute anche nella nota
integrativa da parte della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società COLONNA e, quindi, di confermare la decisione
impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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