COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 31 – Reclamo A.S.D. Atletico Quarto avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara Fegino – Atletico Quarto del 14.4.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 55 del 18.4.2013 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 31 - Reclamo A.S.D. Atletico Quarto avverso decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara Fegino – Atletico Quarto del 14.4.2013 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 55 del 18.4.2013 Delegazione Provinciale di Genova. L’arbitro riferiva sul rapporto di aver concluso erroneamente il primo tempo della gara in epigrafe al quarantesimo minuto e conseguentemente il Giudice Sportivo annullava la gara per errore tecnico inviando gli atti alla Delegazione Provinciale di Genova per la ripetizione della stessa. Siffatta decisione trova l’opposizione dell’A.S.D. Atletico Quarto che, con reclamo ritualmente proposto, chiede l’omologazione del risultato determinatosi al termine, eccependo che nella giurisprudenza in materia è affermato che non sempre l’errore tecnico dell’arbitro porta necessariamente alla ripetizione della partita e che, pertanto, occorre valutarne l’effettiva influenza sul suo regolare svolgimento. Il reclamo non può trovare accoglimento. L’aver omesso di far disputare gli ultimi cinque minuti del primo tempo costituisce errore tecnico che non può non avere incidenza sulla regolarità della gara. Vero è che la Commissione di Appello Federale ha assunto, in passato, decisioni nel senso evidenziato dalla società reclamante ma si tratta di casi specifici non applicabili a quello in esame perché riferiti a gare che si sono concluse nel tempo di gioco regolamentare. La Commissione Disciplinare delibera pertanto di non accogliere il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Quarto e dispone l’incameramento della tassa non versata ed addebitata in conto.
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