COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CISTELLUM CALCIO – AMICI DELLO SPORT

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CISTELLUM CALCIO - AMICI DELLO SPORT Dato atto che come pubblicato su CU Nº 54 del 21-3-2013 del CRL punto 3.2.4, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2012/2013 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale. La società Cistellum con nota in data 29-4-2013, ha inviato tre preannunci di reclamo tuttavia non ha fatto pervenire entro le ore 12 del secondo giorno seguente a quello della gara le motivazioni del reclamo così come previsto dalla su citata normativa. Per tal motivo il reclamo è inammissibile. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Cistellum, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Bortoluzzi Mirkonato il 11-1-92; nº 2 Sartoni Luca nato il 2-1-95; nº 4 Grampa Michelenato il 14-5-94; nº 5 Saleri Stefano nato il 16-10-92 ed il nº 7 Giuliano Luca nato il 19-6-93.. Al 1º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 nato il 90 col nº 17 nato il 1985; al 22º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Giuliano Luca nato il 19-6-93 col nº 14 Borsani Davide nato il 5 -4 -1994; al 35º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 4 Grampa Michele nato il 14-5-94col nº16 Azimonti Marco i1 14-1-92. ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall'anno 1993 in poi ). Quindi effettivamente dal 35 del 2º tempo la società Calcio Amici dello Sport ha violato la vigente normativa. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/2 lett. B) pagg, 14/15 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel casodi sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1992 - 1 calciatore nato dal 01.01.1993 - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 - 1 calciatore nato dal 01.01.1995 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Amici dello Sport la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it