COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CENTRO SCHUSTER – SAVORELLI 1937

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CENTRO SCHUSTER - SAVORELLI 1937 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 61 del 24.04.2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di reclamo da parte della Società Savorelli. Con il reclamo, regolarmente presentato, la citata società sostiene che la società avversaria ha violato la normativa riguardante il limite di partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all'età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni " ..dal 26º al 40 del 2º tempo.." con solamente un calciatore nato nell'anno 1991 ; pertanto chiede a carico della società Centro Schuster l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Centro Schuster, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 1 Asmonti Daniele nato il 16-10-90; nº 8 Pelachin Mattia nato il 10-5-91; nº 10 Boni Gianluca nato il 8-3-91; nº 11 Mantovani Achille nato il 11-9-91. Al 13º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº Pelachin Mattia nato il 10-5-91col nº 16 Fiumara Alex nato il 23 -7 -1990; al 26º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Boni Gianluca nato il 8-3-91col nº 15 Ferrario Massimo nato il 7 -10 -1983 ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco i due calciatori nato dall'anno 1991 in poi ); al 40º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Invernizzi nato nel 1984 col nº18 Bertogli Albertonato i1 16-2-91. Quindi effettivamente dal 26º al 40 del 2º tempo la società Centro Schster ha violato la vigente normativa. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/3 lett. B) pag, 16 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1991 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1990 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Centro Schuster sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di accreditare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
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