COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 MAGGIO 2013 APPLICATA ALL’ALLENATORE SANTONI GIUSEPPE SEGUITO GARA AURORA TREIA/POTENZA PICENA DEL 13.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. POTENZA PICENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 MAGGIO 2013 APPLICATA ALL’ALLENATORE SANTONI GIUSEPPE SEGUITO GARA AURORA TREIA/POTENZA PICENA DEL 13.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013)
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica del proprio allenatore SANTONI Giuseppe fino al 15 maggio 2013, inferiore ad un mese e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Potenza Picena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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