COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. JESINA CALCIO SRL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/JESINA CALCIO DELL’8.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI SECONDA FASE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 84 del 10.4.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S.D. JESINA CALCIO SRL AVVERSO SANZIONI MERITO GARA NUOVA FOLGORE/JESINA CALCIO DELL’8.4.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI SECONDA FASE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 84 del 10.4.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla S.S.D. JESINA CALCIO Srl l’ammenda di € 500,00 “per aver propri sostenitori indirizzato cori di tipo discriminatorio nei confronti di un giocatore della squadra ospitante.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. deducendo che all’incontro in questione non erano presenti propri sostenitori né dirigenti oltre a quelli indicati nella lista di gara; concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento della sanzione impugnata.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, precisando che si trattò di un gruppetto di una decina di ragazzi, sostenitori della Jesina Calcio che, verso la fine dell’incontro, intonarono cori con contenuti inequivocabilmente discriminatori, rivolti ad un calciatore della squadra avversaria, perdurati per qualche minuto. Nessuno intervenne, né dirigenti né altri sostenitori.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere la propria responsabilità, in quanto mere negazioni difensive, prive di riscontri obiettivi;
• rilevato altresì che non risulta che altri sostenitori della reclamante abbiano annullato nell’immediatezza l’offensività dei cori medesimi né che abbiano manifestato la loro dissociazione da tali condotte illecite né che la società abbia posto in essere quanto nelle sue possibilità per farli cessare;
• ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla decisione impugnata, anche in relazione alla misura della pena ivi applicata, che pertanto si sottraggono ad ogni censura e quindi non possono essere riformate, tenuto conto altresì della disposizione di cui all’art. 11, comma 3, del Codice di giustizia sportiva;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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