COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCETTO CASTRUM LAURI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GAGLIOLE/CALCETTO CASTRUM LAURI DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO S.S. CALCETTO CASTRUM LAURI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA GAGLIOLE/CALCETTO CASTRUM LAURI DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni:
- al calciatore PARRUCCI Danilo, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica per otto gare effettive “per aver partecipato attivamente ad una rissa accesasi in campo tra i componenti le due squadre colpendo con calci e pugni alcuni giocatori della squadra avversaria”;
- alla S.S. Calcetto Castrum Lauri l’ammenda di € 300,00 “per essere alcuni propri sostenitori, in campo avverso, entrati nel terreno di gioco per partecipare attivamente ad una rissa accesasi tra i componenti le due società”.
Avverso tali decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcetto Castrum Lauri chiedendo la riduzione di entrambe le sanzioni impugnate.
A dire della reclamante:
- il calciatore Parrucci Danilo fu, in realtà, aggredito dai dirigenti e calciatori della squadra avversaria, rimanendo, quindi, coinvolto nel parapiglia generale, ma al solo fine di difendersi;
- in tribuna, della propria società vi erano tre dirigenti, i quali, a differenza dei sostenitori locali, non intervennero in occasione dell’invasione di campo.
La società rinunciava espressamente alla richiesta audizione.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo;
• ritenuta provata la responsabilità della società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori, i quali, secondo quanto descritto dall’ufficiale di gara, parteciparono attivamente alla rissa accesasi in campo tra i componenti delle due squadre e tifoserie;
• ritenuto, tuttavia, di dover ridurre l’entità della sanzione pecuniaria applicata alla reclamante, sulla considerazione che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società;
• ritenuto di dover ridurre altresì la sanzione inflitta al calciatore Parrucci Danilo, la cui condotta integra la fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva, siccome reiterata;
P.Q.M.
la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla S.S. Calcetto Castrum Lauri in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente:
- accoglie il gravame avverso la sanzione dell’ammenda applicata alla società e, per l’effetto, la riduce ad € 200,00 (duecento/00), disponendo altresì la restituzione della relativa tassa;
- accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PARRUCCI Danilo e, per l’effetto, la riduce a quattro giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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