COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 2 Maggio 2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO A.S. COLLI A VOLTURNO – AVVERSO ESITO GARA (GARA PESCHE – COLLI A VOLTURNO DEL 14/04/2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – 10^ GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 2 Maggio 2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO A.S. COLLI A VOLTURNO - AVVERSO ESITO GARA (GARA PESCHE – COLLI A VOLTURNO DEL 14/04/2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “A” – 10^ GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Colli a Volturno ha fatto pervenire il proprio reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe nei modi e nei termini fissati dalla vigente normativa federale; la società Pesche ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, nei modi e nei termini fissati dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Colli a Volturno chiede l’applicazione, ai danni della società Pesche, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver disatteso all’obbligo di impiegare nella gara in epigrafe sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 199 1 in poi; lette le controdeduzioni, rileva che la società Pesche chiede di rigettare il reclamo così come proposto in quanto nella gara in epigrafe ha ottemperato a tale obbligo e, di conseguenza, di convalidare il risultato della gara terminata con il punteggio Pesche – Colli A Volturno 1-0. Osserva questo GST. La società Pesche iniziava la gara schierando dall’inizio tra gli altri i calciatori n. 2 e n. 9 e inserendo tra le riserve il calciatore n. 13; questi calciatori sono tutti nati dopo il 1° gennaio 1991. Dal referto arbitrale si evince che nel corso della gara i calciatori n. 2 e n. 9 venivano sostituiti rispettivamente al 4’ del secondo tempo dal calciatore n. 17 e al 26’ del secondo tempo dal calciatore n. 15. Quindi – come afferma nel proprio reclamo la società Colli a Volturno – a partire dal 26’ del secondo tempo e fino al termine della gara la società Pesche avrebbe disatteso all’obbligo di impiegare almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1991 in poi. Nelle proprie controdeduzioni la società Pesche sostiene invece che il calciatore subentrato al 26’ del secondo tempo non sia il n. 15, bensì il n. 13 che, come detto in precedenza, risultato essere nato dopo il 1° gennaio 1991. Sentito l’arbitro a chiarimenti, lo stesso ha dichiarato di ricordare bene la fisionomia del calciatore subentrato, a prescindere dal referto e di essere in grado di riconoscerlo. Convocati all’uopo presso il Comitato Regionale Molise sia l’arbitro che i calciatori PARMIGIANO Stefano (n. 13) e DE TOMA Luca (n. 15), l’arbitro ha riconosciuto senza ombra di dubbio che il calciatore subentrato è stato effettivamente il n. 13 PARMIGIANO Stefano, come da verbale allegato agli atti. Ne consegue che la società Pesche ha impiegato nella gara in epigrafe sin dall’inizio e per l’intera durata della stessa almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1991 in poi. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Colli a Volturno; 2. di convalidare il risultato della gara terminata con il punteggio: Pesche – Colli A Volturno 1-0. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Colli a Volturno.
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