COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 2 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. CAMPODIPIETRA CALCIO – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA HERMES TORO – CAMPODIPIETRA CALCIO DEL 13.04.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 12^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 2 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. CAMPODIPIETRA CALCIO – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA HERMES TORO - CAMPODIPIETRA CALCIO DEL 13.04.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 12^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, visto il ricorso presentato dalla società A.S.D. Campodipietra avverso la squalifica inflitta dal G.S. ai calciatori Fratangelo Gilberto, Cannavina Francesco e Fratangelo Michele, osserva quanto segue. La ricorrente di fatto nel ricorso presentato non nega che i tre calciatori squalificati abbiamo partecipato ai fatti avvenuti al termine della gara giocata il 13 aprile 2013 contro l'Hermes Toro e che gli stessi abbiamo tenuto condotta violenta, ma riportano giustificazioni a tali comportamenti e li ridimenzionano. Ha riportato, inoltre, considerazioni e avvenimenti che non possono essere presi in considerazione da questa C.D. perché non attinenti ai fatti oggetto delle sanzioni inflitte dal G.S. Conclude il ricorso richiedendo la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione delle squalifiche ai propri calciatori e l'audizione degli stessi, che hanno chiesto di essere ascoltati personalmente. A tale proposito va osservato che, a norma di regolamento (artt. 34, comma 6, e 36, comma 6, del C.G.S.), solo le parti ricorrenti, e quindi nel caso in esame la sola società A.S.D. Campodipietra, hanno diritto di richiedere di essere sentite, rimanendo vietata la richiesta di audizione di altre persone, quantunque direttamente interessate ai fatti. Pertanto, questa C.D. avrebbe dovuto convocare i calciatori per l'audizione solo se questi avessero presentato personalmente ricorso. Nel merito la valutazione della congruità della sanzione inflitta ai suddetti calciatori va fatta in base alle risultanze dei documenti ufficiali di gara esistenti agli atti. La condotta tenuta dal calciatore Fratangelo Gilberto verso l'assistente arbitrale, annotata nel referto arbitrale, risulta consistita in un violento schiaffo dato sulla nuca dell'assistente. Nel referto l'accaduto viene riportato con poche parole che non danno né la ricostruzione precisa degli eventi, né le circostanze che hanno portato all'azione. Non rinvenendo agli atti un rapporto dell'assistente colpito, che pure avrebbe avuto valore di prova, come espressamente previsto dall'art. 35, comma 1.1, del C.G.S., e non avendo ulteriori elementi per stabilire se il gesto ha avuto effetti fisici e se lo stesso è stato pienamente volontario con l'intendo di colpire e fare del male, il comportamento del Fratangelo Gilberto va considerato in un contesto di fine gara dove lo stesso arbitro nel referto riporta il verificarsi di "numerose risse di fronte agli spogliatoi" e di "numerosi scontri". Gli stessi fatti, invero, vengono riportati anche sul rapporto del commissario di campo presente alla partita, che pur non avendo valore di prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare visti dall'arbitro e dagli altri soggetti indicati nel richiamato art. 35, comma 1.1, dà tuttavia certezza che tutto si è verificato al termine della gara in un clima alta tensione. Quanto sopra porta a riconoscere, anche in presenza della situazione di disagio in cui si è venuto a trovare il Fratangelo Gilberto a seguito dell'incidente che lo ha costretto all'abbandono del campo ed al successivo accompagnamento al pronto soccorso dell'Ospedale, documentato in atti, una riduzione minima della squalifica inflittagli dal G.S. La condotta tenuta dal calciatore Cannavina Francesco, sicuramente violenta, appare dalle risultanze degli atti ufficiali di gara e dalla rappresentazione riportata in ricorso, parzialmente giustificata dal comportamento di un avversario con la conseguenza che può essere sanzionata con tre giornate di squalifica. Non può trovare riduzione, invece, la squalifica inflitta al calciatore Fratangelo Michele, che ha tenuto comportamento violento nei confronti di un dirigente avversario, in quanto il G.S. ha applicato la sanzione minima prevista dall'art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S. e non risultano circostanze attenuanti che possono giustificare una quantificazione minore della sanzione. P.Q.M. delibera di accogliere parzialmente il ricorso e per l'effetto riduce la squalifica del calciatore Fratangelo Gilberto a tutto il 31 dicembre 2013 e la squalifica del calciatore Cannavina Francesco a tre giornate, con conferma della squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Fratangelo Michele. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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