COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/ 4/2013 VIRTUS MONDOVI CARAS – ALPIGNANO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 28/ 4/2013 VIRTUS MONDOVI CARAS - ALPIGNANO La società USD ALPIGNANO ha inteso proporre reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. L'atto é stato depositato presso la sede del Comitato Regionale in data 30/04/2013 alle ore 10.45 ed anticipato via telefax il giorno 29/04/2013 alle ore 17.41 con contestuale invio, in pari data e ora, di copia alla controparte. La reclamante ha pertanto pienamente rispettato la Delibera Federale inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva. La società ALPIGNANO lamenta che alla suddetta gara la società VIRTUS MONDOVI' abbia fatto partecipare il giocatore TOMATIS FEDERICO, presente in distinta con il nº 8, che risulterebbe in pendenza di squalifica non avendo ancora scontato la sanzione maturata in occasione dell'ultima giornata del campionato di Promozione stagione 2011/2012. Pertanto viene richiesta l'applicazione, nei confronti della società Virtus Mondovì, della sanzione sportiva prevista dal C.G.S. . Dagli accertamenti esperiti é emerso che effettivamente il Tomatis Federico risulta essere stato squalificato per UNA GARA per recidiva in ammonizione (IV infr) con riferimento alla partita Virtus Mondovì-Pedona del 27/5/2012 ultima giornata di campionato della scorsa stagione sportiva ( vedi C.U. nº71 del 31/05/2012 "Decisioni del Giudice Sportivo"). La sanzione residuata andava pertanto scontata, a norma dell'art. 22 comma 6 del C.G.S., nella prima gara ufficiale di campionato della stagione attuale e cioè Revello Calcio - Virtus Mondovì disputata il 9/09/2012, alla quale invece il Tomatis ha preso parte. Questo GS ha provveduto quindi ad un minuzioso e laborioso controllo di tutti i referti gara della presente stagione, dalla cui verifica é risultato che il summenzionato calciatore é sempre stato inserito nelle relative distinte ( con eccezione della seconda giornata di ritorno e della nona di ritorno essendo il giocatore squalificato) e pertanto la sanzione a suo carico deve intendersi non ancora scontata (art. 22 comma 3, ultima parte, del C.G.S.). Atteso quanto in premessa ed accertata la fondatezza del reclamo in quanto il TOMATIS FEDERICO non aveva titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente reclamo, in applicazione dell'art. 17 comma 5 lettera a) del C.G.S. , SI DELIBERA - di accogliere il reclamo presentato dalla società Alpignano - di assegnare gara persa alla società Virtus Mondovì disponendo l'omologazione della stessa con il seguente risultato : VIRTUS MONDOVI' - ALPIGNANO 0=3 - di comminare alla società VIRTUS MONDOVI' l'ammenda di Euro 150,00 - di squalificare per UNA ULTERIORE GARA il giocatore TOMATIS FEDERICO - di inibire fino al 03/07/2013 il dirigente accompagnatore responsabile signor RIMONDOT ENRICO - di disporre la restituzione della tassa reclamo,regolarmente versata , in ragione dell'accoglimento dello stesso.
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