COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale -dei sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo, all’epoca dei fatti rispettivamente collaboratore e dirigente accompagnatore della A.S.D. PONDERANO, dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, rispettivamente in qualità di presidente e di responsabile del settore tecnico giovanile della società U.S. GAGLIANICO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 NOIF; -dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, nella predetta qualità, per rispondere anche delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius 34) del Regolamento della LND; -del sig. MASTROLORITO Andrea, nella predetta qualità, per rispondere anche delle violazioni di cui agli artt. 27, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico; -della società A.P.D. U.S. GAGLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente e responsabile tecnico del settore giovanile sigg.ri MAZZALI e CAGNA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; -della società A.S.D. PONDERANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO e MALGAROLI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale -dei sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo, all’epoca dei fatti rispettivamente collaboratore e dirigente accompagnatore della A.S.D. PONDERANO, dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, rispettivamente in qualità di presidente e di responsabile del settore tecnico giovanile della società U.S. GAGLIANICO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 NOIF; -dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, nella predetta qualità, per rispondere anche delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius 34) del Regolamento della LND; -del sig. MASTROLORITO Andrea, nella predetta qualità, per rispondere anche delle violazioni di cui agli artt. 27, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico; -della società A.P.D. U.S. GAGLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente e responsabile tecnico del settore giovanile sigg.ri MAZZALI e CAGNA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.; -della società A.S.D. PONDERANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte al propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO e MALGAROLI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 21.1.13 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione i sigg.ri MASTROLORITO Andrea, MALGAROLI Angelo, MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, i primi due in qualità di collaboratore e dirigente accompagnatore della società PONDERANO e gli ultimi due in qualità di presidente e responsabile del settore tecnico giovanile della società GAGLIANICO, organizzato una gara amichevole in data 15.6.2011 con alcuni giovani calciatori della società PONDERANO, al fine di indurre gli stessi ad abbandonare la società di appartenenza e trasferirsi presso la società GAGLIANICO nella successiva stagione sportiva. Deferiva altresì i sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato anche per avere organizzato una gara amichevole senza la prescritta autorizzazione dei competenti organi federali ed il sig. MASTROLORITO Andrea anche per avere svolto il ruolo di preparatore atletico della società PONDERANO senza alcuna abilitazione ed in costanza di tesseramento all’epoca come calciatore per la società Stronese. Deferiva infine la società U.S. GAGLIANICO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio presidente sig. MAZZALI Ivano ed al proprio tesserato sig. CAGNA Renato, nonché la A.S.D. PONDERANO a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo. All’udienza del 19.4.13, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri MAZZALI Ivano in proprio e quale presidente della U.S. GAGLIAICO, MASTROLORITO Andrea attualmente tesserato in qualità di calciatore per la U.S. GAGLIANICO, MALGAROLI Angelo attualmente tesserato AIA, il sig. CAGNA Renato nonchè il sig. ROSSO Ermanno in qualità di presidente della A.S.D. PONDERANO. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti di seguito indicate concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. MASTROLORITO Andrea mesi otto di squalifica ed € 800,00 di ammenda; - per il sig. MAZZALI Ivano mesi cinque di inibizione ed € 530,00 di ammenda; - per il sig. MALGAROLI Angelo mesi quattro di inibizione ed € 400,00 di ammenda; - per la U.S. GAGLIANICO l’ammenda di € 650,00; - per la A.S.D. PONDERANO l’ammenda di € 650,00; Il sig. GAGNA Renato richiedeva invece procedersi con il giudizio, L’incolpato asseriva che l’allenatore della società Ponderano era perfettamente al corrente del fatto che sarebbe stata organizzata la gara amichevole che ha dato origine al presente procedimento disciplinare e che l’unica sua responsabilità era quella di non avere richiesto alla Federazione l’autorizzazione a disputare la gara; per tali motivi si rimetteva alla decisione di codesta Commissione. Il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi otto e della ammenda di € 800,00. MOTIVI DELLA DECISIONE I)Relativamente alla posizione dei sigg.ri Mastrolorito Andrea, Mazzali Ivano, Malgaroli Angelo e delle società U.S. Gaglianico e A.S.D. Ponderano Vista la richiesta formulata dai soggetti e dalle società deferite di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S., Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai soggetti ed alle società incolpate, Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua per quanto attiene alle società nonché per quanto attiene alle richieste di inibizione e squalifica per le persone fisiche oggetto di deferimento, mentre l’art. 19 comma VI del C.G.S. prevede che la sanzione dell’ammenda è applicabile unicamente ai tesserati della sfera professionistica, di talchè codesta Commissione Disciplinare ritiene di poter ratificare la richiesta di patteggiamento nei limiti della sanzione in concreto applicabile, la Commissione Disciplinare provvede come in dispositivo. II)Relativamente alla posizione del sig. Cagna Renato La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al sig. Cagna, il quale (all’epoca responsabile del settore giovanile della società GAGLIANICO) ha ammesso di avere organizzato, insieme ad altri soggetti e senza richiedere la prescritta autorizzazione, la gara amichevole disputata in data 15.6.2011 con alcuni giovani calciatori della società PONDERANO, i quali si erano poi trasferiti presso la società GAGLIANICO nella successiva stagione sportiva. Non v’è dubbio quindi che il sig. Cagna abbia violato l’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dall’art. 40 NOIF e dall’art. 34 del regolamento LND e che conseguentemente la sua condotta debba essere sanzionata. In merito all’entità della sanzione da applicare, tenuto conto dell’apporto causale ascrivibile all’incolpato e presa visione delle richieste della Procura Federale, ribadito che ai sensi dell’art. 19 comma VI del C.G.S. ai tesserati non appartenenti alla sfera professionistica non può applicarsi la sanzione dell’ammenda, si ritiene equo comminare al sig. Cagna la sanzione dell’inibizione per mesi sei. In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare COSI’ DELIBERA Ai sensi del’art. 23 C.G.S.: - Applica al sig. MASTROLORITO Andrea la sanzione di mesi otto di squalifica; - Applica al sig. MAZZALI Ivano la sanzione di mesi cinque di inibizione; - Applica al sig. MALGAROLI Angelo la sanzione di mesi quattro di inibizione; - Applica alla U.S. GAGLIANICO la sanzione dell’ammenda di € 650,00; - Applica alla A.S.D. PONDERANO la sanzione dell’ammenda di € 650, 00; - Commina al sig. Cagna Renato la sanzione di mesi sei di inibizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it