COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. GIOVENTU’ RODALLESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 48 del 24/04/13 della Delegazione Provinciale di Aosta in riferimento alla gara INTROD – GIOVENTU’ RODALLESE disputata il 17/04/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla U.S. GIOVENTU’ RODALLESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 48 del 24/04/13 della Delegazione Provinciale di Aosta in riferimento alla gara INTROD – GIOVENTU’ RODALLESE disputata il 17/04/13 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone F Con tempestivo e rituale reclamo, inviato a mezzo fax in data 26/04/13, la U.S. GIOVENTU’ RODALLESE contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, riportate sul C.U. n° 48 del 24/04/13 della Delegazione Provinciale di Aosta, e si duole dell’eccessiva entità delle squalifiche inflitte per tre gare ai propri giocatori ALESSIO Sergio e CARMIGNO Roberto. Nel suo rapporto relativo alla gara INTROD – GIOVENTU’ RODALLESE, disputata il 17/04/13 nell’ambito del Girone F del Campionato di Seconda Categoria, l’arbitro riferisce che, al 26° del primo tempo, decretava l’espulsione per fallo da tergo del calciatore ALESSIO Sergio, il quale, alla notifica del provvedimento, mentre usciva dal campo, urlava frasi oscene ed altamente offensive nei suoi riguardi. Successivamente, al 39° del secondo tempo, provvedeva ad espellere per doppia ammonizione il giocatore CARMIGNO Roberto, il quale, alla esibizione del cartellino rosso, reagiva con pesanti insulti e gravi allusioni sulla direzione della gara, a suo dire, arbitrata a senso unico. La Società reclamante, pur non contestando le decisioni arbitrali, ritenendo giuste le espulsioni, lamenta il fatto che il direttore di gara, nel riferire gli episodi abbia calcato la mano esagerando ed esprime riserve sulla eccessività delle accuse formulate nei confronti dei due giocatori. Le contestazioni, genericamente avanzate dalla società reclamante, non essendo idonee a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio puntuale e circostanziato rapporto, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono, quindi, essere disattese. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia alla motivazione, nonché alla congruità delle sanzioni adottate, DELIBERA 1. di confermare la squalifica per TRE gare inflitta ai giocatori ALESSIO Sergio e CARMIGNO Roberto; 2. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S. GIOVENTU’ RODALLESE perché non versata.
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