COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 02.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S.D. LIBERTAS – A.S.D. MANDREDONIA CALCIO del 3/3/2013 (Reclamo ASD Manfredonia Calcio In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per il risultato della gara e Ammenda € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 65 in data 21/3/2013 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 02.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S.D. LIBERTAS – A.S.D. MANDREDONIA CALCIO del 3/3/2013 (Reclamo ASD Manfredonia Calcio In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico delle società per il risultato della gara e Ammenda € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 65 in data 21/3/2013 del Comitato Regionale Puglia) Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentate della ricorrente; la Commissione osserva quanto segue. Il reclamo proposto dall’ASD Manfredonia Calcio è fondato su due distinte doglianze: 1) La prima relativa alla mancata affermazione di responsabilità della Libertas per fatti e situazioni che avrebbero influito sul regolare svolgimento della gara ovvero che ne avrebbero impedito la regolare effettuazione con conseguente punizione di perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore di essa reclamante ASD Manfredonia; 2) la seconda relativa alla irrogata ammenda di €3 00,00 pur nella carenza di elementi di responsabilità attribuibili ai tesserati dell’ASD Manfredonia. Ritiene la Commissione che la prima delle due doglianze non sia fondata e vada pertanto rigettata. Gli episodi di violenza e di intimidazione che l’ASD Manfredonia Calcio assume essersi verificati a danno dei propri calciatori, da parte di addetti alla sicurezza e di tesserati della ASD Libertas, nell’intervallo fra il primo ed il secondo tempo della gara succitata, sono risultati -dagli atti acquisiti nel corso del presente procedimento- ininfluenti ai fini della invocata compromissione della idoneità psico - fisica dei calciatori dell’ASD Manfredonia Calcio. Dagli atti ufficiali infatti (rapporti e supplementi dell’arbitro e degli assistenti) è risultato che gli episodi verificatisi nell’intervallo della gara più volte citata, pur sicuramente antisportivi ed intimidatori (ivi compreso il tentativo non riuscito di un addetto della security di colpire con un calcio alla testa un calciatore del Manfredonia), non sono stati tali da influire sulla idoneità psico-fisica dei calciatori del Manfredonia tanto da consentire a questi ultimi di contrastare, con regolare intensità agonistica, le compagine della ASD Libertas, fino a pochi minuti dalla fine della gara; cioè fino al 35’ del secondo tempo allorchè l’arbitro assegnava alla squadra ospitante un calcio di rigore poi trasformato in rete. Dal supplemento reso dall’arbitro, risultano poi -con dovizia di particolari-, altresì evidenziate tutte le iniziative adottate dal direttore di gara tese ad impedire la reiterazione degli episodi minacciosi ed intemperanti da parte degli addetti alla sicurezza della ASD Libertas; a cominciare dalla convocazione delle forze dell’ordine (tre Carabinieri) con i quali risultano concordati tempi e modalità per impedire il verificarsi di atti di violenza; effettivamente non più verificatisi fino al termine della gara. Riferisce infatti l’arbitro, non solo che la gara ha avuto uno svolgimento regolare ma che durante l’intervallo “…..nessun tesserato delle due società mi comunicava che avrebbe preferito non continuare la gara per motivi di sicurezza……” (testuale). Non può quindi sovvertirsi il risultato conseguito sul campo, nell’assunto, ancorato su valutazioni soggettive, che sia venuta meno la idoneità psico-fisica dei calciatori dell’ASD Manfredonia Calcio, a seguito di presunti episodi di violenza né caduti sotto il controllo dell’arbitro e dei suoi assistenti, né dagli stessi verificati e dichiarati sussistenti. Secondo la costante, pacifica ed immutata giurisprudenza sportiva, la menomazione psico-fisica di uno o più calciatori, per una causale estranea allo svolgimento della gara, deve essere di una entità tale da esentare il calciatore dal seguitare il suo dovere di calciatore. Deve cioè aversi la certezza che non sussista più la condizione normale per la sua ulteriore partecipazione al gioco. Ipotesi questa non verificatasi atteso che tutti i calciatori dell’ASD Manfredonia, hanno partecipato regolarmente al gioco, disputando con normale agonismo l’intero secondo tempo. Pur riconoscendosi che ogni società abbia diritto alla tutela del proprio potenziale atletico nella sua integrità, va anche ribadito che nei casi in cui si richiede il sovvertimento del risultato sportivo di una gara, adducendo a pretesto la menomazione psico-fisica ed anche la eventuale estromissione forzata di un calciatore, per cause estranee al gioco e rapportabili alla responsabilità della squadra avversaria, l’indagine deve essere particolarmente accorta e severa, tanto da far acquisire, in termini di certezza, la prova della verità e delle modalità dell’accaduto oltreché la prova della natura e dell’entità delle sue conseguenze, privilegiando in ogni caso, alla dimostrazione di parte, il riconoscimento diretto degli ufficiali di gara che, nella specie, non solo è carente ma -sotto certi aspetti- addirittura di segno contrario a quanto sostenuto dall’ASD Manfredonia Calcio. Va pertanto rigettato il reclamo proposto sul punto dall’ASD Manfredonia e confermato il risultato conseguito sul campo così come statuito dal primo Giudice la cui decisione va condivisa e confermata. Merita - di contro - accoglimento il secondo motivo di reclamo dalla ASD Manfredonia proposto avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta dal primo Giudice. E’ il risultato infatti insufficiente e non appagante la generica affermazione dell’arbitro (peraltro espressa dallo stesso direttore di gara in termini dubitativi e presuntivi) relativa alla individuazione delle persone che, a fine gara, avrebbero colpito con pugni e calci la porta dello spogliatoio della terna arbitrale. Va pertanto revocata integralmente la sanzione dell’ammenda di €300,00 inflitta dal primo Giudice ASD Manfredonia Calcio. Tutto ciò premesso la Commissione DELIBERA - revocarsi la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla ASD Manfredonia Calcio; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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