COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 02.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO del 17 Marzo 2013 (Reclamo della U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori COLUCCI Giancarlo, STAMERRA Claudio, LICCIULLI Giovanni, CAPPILLI Salvatore e PINTO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 del 02.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO del 17
Marzo 2013 (Reclamo della U.S.D. QUARTIERE LA ROSA CALCIO in opposizione ai
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori COLUCCI Giancarlo,
STAMERRA Claudio, LICCIULLI Giovanni, CAPPILLI Salvatore e PINTO Francesco di cui alla
delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 21 Marzo 2013 del Comitato Regionale
Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che il ricorso avverso la squalifica dei calciatori COLUCCI Giancarlo e STAMERRA
Claudio non è reclamabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a Codice di Giustizia Sportiva;
- considerato che il comportamento dei calciatori LICCIULLI Giovanni e CAPPILLI Salvatore
è risultato essere irriguardoso nei confronti di alcuni calciatori della società A.S.D.
GIOVENTU PALAGIANELLO per cui adeguata si appalesa la sanzione inflitta dal Primo
Giudice che va condivisa e confermata (squalifica allo stato già scontata);
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui,
attesa la gravità del comportamento violento nei confronti dell’arbitro assunto dal calciatore
PINTO Francesco,. Adeguata si appalesa la squalifica fino al 21 Marzo 2018 inflitta dal Primo
Giudice che va condivisa con la esclusione della sola preclusione definitiva
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società U.S.D. QUARTIERE LA ROSA
CALCIO nei confronti dei calciatori COLUCCI Giancarlo e STAMERRA Claudio;
- Confermarsi la squalifica fino al 21 Marzo 2018 al calciatore PINTO Francesco con
l’esclusione della preclusione definitiva;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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