COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 03 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. AUDAX ALGHERESE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.04.2013. Gara Ilvamaddalena 1903 / Audax Algherese del 13.04.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°42 del 03 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. AUDAX ALGHERESE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 18.04.2013. Gara Ilvamaddalena 1903 / Audax Algherese del 13.04.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Audax ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il dirigente Serra Giovanni è stato inibito fino al 30 giugno 2014 per aver pesantemente ingiuriato e minacciato il direttore di gara e per poi averlo spinto al petto e colpito alla mano sinistra, provocandogli dolore e rossore perdurato per circa un’ora. La ricorrente, nei motivi del gravame, nega gli accadimenti relativi alle descritte condotte di violenza mentre ammette i comportamenti ingiuriosi del dirigente inibito, chiedendo la equa riduzione della sanzione. Dalla disamina del referto arbitrale emerge una ricostruzione dei fatti puntuale e dettagliata che non viene neppure parzialmente screditata dai motivi dell’impugnazione di talchè nessun dubbio può sussistere in ordine alle condotte ingiuriose, minacciose e violente poste in essere nei confronti del direttore di gara da parte del dirigente inibito. Ciò nondimeno gli atti di violenza, seppure gravi e per questo meritevoli di censura, non hanno comportato alcuna conseguenza lesiva nei confronti dell’arbitro. Le sanzioni devono pertanto essere adeguate e proporzionate ai fatti. Considerata pertanto l’assenza per malattia da una parte e la reiterazione delle ingiurie e delle violenze dall’altra, sanzione equa è quella dell’inibizione fino al 31.10.2013, anche in virtù del ruolo che deve assumere il dirigente nei tornei giovanili, anche ed a maggior ragione per una persona di 72 anni. Per tutte queste ragioni, la Commissione in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce l’inibizione fino al 31.10.2013 e dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it