LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 29 Aprile 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo,
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DEL 29 Aprile 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Palermo, Pescara, Roma,
Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.