LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.159 del 30.04.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BENEVENTO – NOCERINA
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.159 del 30.04.2013
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA BENEVENTO – NOCERINA
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
o s s e r v a
- che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio
loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi
di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di
gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva
acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in
plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento
dei vigili del fuoco;
- sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai
sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva
occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a
raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza
raggiungere l’obbiettivo;
- un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la
porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la
recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla
sicurezza:
- il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente
ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con
conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro;
- tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di
gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine
pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine;
- che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e
accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno
di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza
conseguenze. 159/501
- preso atto di quanto sopra riportato,
- il Giudice Sportivo,
r i l e v a
- che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi
dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema
pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi
descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;
b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni:
- obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;
- ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;
c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.