F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it 19) RICORSO DELL’U.S.D. AURORA PITIGLIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAPINI MATTIA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.12/D del 26.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it
19) RICORSO DELL’U.S.D. AURORA PITIGLIANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAPINI MATTIA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.12/D del 26.10.2012)
Con reclamo in data 22.12.2012, la U.S.D. Aurora Pitigliano ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 12/D del 26.10.2012 di accoglimento del reclamo coltivato dal sig. Enrico Papini e controfirmato dal di lui figlio Papini Mattia avverso e per l’annullamento del tesseramento di quest’ultimo, all’epoca minorenne, recante data 4.9.2010 con la U.S.D. Aurora Pitigliano. La sintetica decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, premesso il richiamo alla costante giurisprudenza della stessa Commissione secondo la quale il tesseramento di calciatori minorenni è valido solo in presenza della sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà sul figlio minore, riconoscendo come effettivamente apocrifia la sottoscrizione dell’atto di tesseramento del 4.9.2010 riconducibile al padre del calciatore e dallo stesso contestata, ha annullato il tesseramento del calciatore Mattia Papini in favore della U.S.D. Aurora Pitigliano e del successivo trasferimento temporaneo da quest’ultima alla U.S.D. Manciano del 25.8.2012. Adduce la reclamante, in punto di fatto, la singolarità della circostanza che il sig. Papini si sarebbe avveduto del rapporto di tesseramento del figlio Mattia con la U.S.D. Aurora Pitigliano a distanza di ben due Stagioni Sportive nelle quali il calciatore ha regolarmente militato con i colori di detta squadra ed in concomitanza con il trasferimento temporaneo del calciatore alla U.S.D. Manciano e, in punto di diritto, che la decisione della Commissione Tesseramenti si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha da qualche tempo statuito la legittimità dell’atto tesseramento sottoscritto anche solo da uno dei genitori esercenti la potestà. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Effettivamente la decisione impugnata della Commissione Tesseramenti omette di considerare che, a seguito della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale nella riunione del 21.7.2009 e di cui al Com. Uff. n. 10/CGF (con motivazioni pubblicate nel Com. Uff. n. 48/CGF), è univoco e consolidato indirizzo di questa Corte, che non ravvisa qui ragioni per discostarsene, quello secondo il quale il tesseramento del calciatore minorenne è atto che può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale. Conseguentemente, il tesseramento in data 4.9.2010 del (all’epoca) minore Mattia Papini per la U.S.D. Aurora Pitigliano deve ritenersi valido ed efficace stante la sottoscrizione, mai contestata, del relativo modulo (anche) da parte della di lui madre. Per l’effetto, valido ed efficace deve altresì dichiararsi il successivo trasferimento temporaneo del calciatore alla U.S.D. Manciano. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Aurora Pitigliano di Pitigliano (Grosseto) e ripristina il tesseramento del calciatore Papini Mattia in favore della società U.S.D. Aurora Pitigliano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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