COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI D’ANGELO VITO LORIS FINO AL 31.10.13 E SILVA TITO FINO AL 31.5.13, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MONTESILVANO COLLE / SILVI, DISPUTATA IL 24.03.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°52 del 28.3.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI D’ANGELO VITO LORIS FINO AL 31.10.13 E SILVA TITO FINO AL 31.5.13, ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS MONTESILVANO COLLE / SILVI, DISPUTATA IL 24.03.13 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°52 del 28.3.13 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società Virtus Montesilvano Colle ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. quanto al calciatore D’Angelo perché: “Espulso nel corso della gara per doppia ammonizione, a fine gara mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi accompagnato da agente della Forza Pubblica e altro dirigente, colpiva con i parastinchi dietro la schiena il direttore di gara, senza conseguenze” e quanto al calciatore Silva perché a seguito di espulsione dopo concessione di calcio di rigore a squadra avversaria, “assumeva nei confronti dell'arbitro comportamento antisportivo rivolgendogli offese e minacce. Nel corso degli ultimi minuti di gara, unitamente ad altro dirigente, reiterava le offese, tentando di scavalcare la rete di recinzione. (Capitano)”.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione adottata nei confronti del Silva, il quale si sarebbe limitato a protestare in maniera smodata nei confronti dell’arbitro mentre, per quanto concerne il comportamento addebitato al D’Angelo, lo stesso non avrebbe mai posto in essere tale comportamento. L’appellante ha, inoltre, dedotto che vi sarebbe contraddittorietà tra le affermazioni contenute nel referto di gara e la documentazione fotografica allegata dalla stessa ricorrente.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato integralmente gli originari riferimenti.
Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Silva deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata al comportamento tenuto, così come descritto negli atti ufficiali di gara, anche in considerazione del fatto che lo stesso rivestiva la qualifica di capitano.
Per quanto concerne, invece, la sanzione inflitta al calciatore D’Angelo Vito Loris, la stessa può essere lievemente ridotta sul presupposto che il comportamento descritto dal direttore di gara, non ha causato a quest’ultimo particolari conseguenze.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D’Angelo Vito Loris fino al 31.7.13, confermando nel resto l’impugnata decisione.
Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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