COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL MONTE AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA CALCIATORE SENE PAPA DAOUDA FINO AL 30.6.2015; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE COLETTA STEFANO PER CINQUE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. FRANCESCO / CASTEL DEL MONTE, DISPUTATA IL 21.4.13 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 24.4.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CASTEL DEL MONTE AVVERSO LE DECISIONI (SQUALIFICA CALCIATORE SENE PAPA DAOUDA FINO AL 30.6.2015; INIBIZIONE DEL DIRIGENTE COLETTA STEFANO PER CINQUE TURNI) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. FRANCESCO / CASTEL DEL MONTE, DISPUTATA IL 21.4.13 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 24.4.13 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello pervenuto a mezzo fax in data 4.5.2013, la società Polisportiva Castel Del Monte ha chiesto la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe, adottate dal G.S. quanto al calciatore: “Perché reagiva alla notifica dell'espulsione spintonando il direttore di gara ed afferrandogli il polso stringendolo con forza "provocando un forte dolore" e contestualmente minacciando il direttore di gara di morte. Allontanato da alcuni compagni di squadra simulava il rientro negli spogliatoi per poi tornare correndo verso l'arbitro e tentando di colpirlo con un forte pugno sul volto, il pugno veniva schivato dal direttore di gara e finiva col colpire un giocatore avversario causando la fuoriuscita di sangue dal volto. A questo punto veniva preso di peso dai compagni di squadra e portato sino all'ingresso del tunnel degli spogliatoi ove continuava comunque a minacciare i giocatori avversari”; quanto al dirigente: “Perché a fine gara, dopo aver svolto le funzioni di assistente dell’arbitro, accusava e minacciava il direttore di gara dicendogli: "sei un razzista, adesso ci penso io con una bella denuncia e qualche anno di galera", accusa tanto più grave ed infamante perché pronunciata davanti a più persone e dopo che l'arbitro aveva appena espulso il giocatore di colore Sene Papa per la grave condotta violenta precedentemente descritta”. Ha dedotto l’appellante che i fatti si sono svolti in maniera diversa da come riportato nel referto di gara, in quanto il calciatore avrebbe soltanto chiesto spiegazioni in relazione ad un provvedimento disciplinare reputato ingiusto, mentre il dirigente si sarebbe limitato ad avvertire l’arbitro che avrebbe fatto valere le ragioni della società nelle sedi opportune. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46, comma III, poiché proposto ben oltre il termine perentorio previsto dalla richiamata normativa, nonché privo di sottoscrizione. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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