COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. HEROES VENERE E DEL CALCIATORE DI MUZIO LUCA AVVERSO LE DECISIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 750,00 E SQUALIFICA FINO AL 27.4.18) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. HEROES VENERE / AMATORI VIS FARINDOLA, DISPUTATA IL 28.4.2013 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°38 del 2.5.2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. HEROES VENERE E DEL CALCIATORE DI MUZIO LUCA AVVERSO LE DECISIONI (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 750,00 E SQUALIFICA FINO AL 27.4.18) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. HEROES VENERE / AMATORI VIS FARINDOLA, DISPUTATA IL 28.4.2013 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°38 del 2.5.2013 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appelli separatamente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, la società A.S.D. Heroes Venere e il calciatore Di Muzio Luca hanno impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., nei confronti della società per responsabilità oggettiva per fatti dei propri tesserati che hanno causato la sospensione della gara e nei confronti del calciatore, per avere aggredito il direttore di gara causando allo stesso gravi lesioni certificate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Pescara. Ha dedotto la società appellante e ribadito in sede di audizione, l’insussistenza degli addebiti contestati, in quanto il calciatore non si sarebbe reso responsabile dell’aggressione, mentre l’episodio del lancio della bottiglia in campo non si sarebbe verificato, tanto che i Carabinieri presenti alla gara non hanno riferito tale circostanza nel loro rapporto. Il calciatore Di Muzio, anche in sede di comparizione, ha ribadito di essersi limitato ad ingiuriare il direttore di gara, escludendo di averlo colpito e rilevando la contraddittorietà emersa tra quanto riferito dallo stesso nel suo rapporto e la natura delle lesioni certificate nel referto rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile, dal quale non si evincerebbero segni riferibili al colpo inferto al volto e, più precisamente, allo zigomo. Entrambi gli appellanti hanno, pertanto, concluso per l’annullamento delle sanzioni o, quanto meno, per la loro riduzione. Rileva preliminarmente la Commissione che l’appello proposto dalla società Heroes Venere deve essere dichiarato inammissibile quanto alla sanzione della perdita della gara, in quanto la copia del reclamo alla controparte non veniva inoltrato rispettando il regolamento dell’abbreviazione dei termini, effettuando la sola raccomandata alla società controinteressata a mezzo del servizio postale con spedizione avvenuta alle ore 12,20 del 4.5.13 e, quindi, contravvenendo quanto previsto dal C.U. n°119/A della F.I.G.C., recepito dalla L.N.D. con C.U. n°163, del 17.1.13 in materia di abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate dei campionati di pertinenza. In ordine, all’ammenda, ritiene la Commissione che la stessa debba essere confermata, risultando congrua ed adeguata ai comportamenti posti in essere dai sostenitori della società Herpes Venere, potenzialmente pregiudizievole per l’incolumità del direttore di gara per quanto concerne il lancio della bottiglia e per le gravi conseguenze subite dallo stesso in occasione dell’aggressione perpetrata dal Di Muzio, il quale in sede di audizione dinanzi a questa Commissione ha sostenuto una tesi a dir poco inverosimile, affermando di aver solo ingiuriato il direttore di gara. Va, inoltre, sottolineato che, a prescindere dalla mancata certificazione di lesioni a carico del viso del direttore di gara, resta comunque il fatto storico relativo al grave atto di violenza subito dallo stesso ad opera del calciatore. Per le considerazioni sopra svolte, la sanzione inflitta nei confronti del calciatore deve essere ritenuta congrua ed adeguata agli addebiti contestati ed al comportamento tenuto in campo e dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere gli appelli, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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