COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.124 della Società A.S.D.P.O.L. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 11.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Aieta – Mendicino 1969 1-0 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.124 della Società A.S.D.P.O.L. MENDICINO 1969 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 11.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Aieta - Mendicino 1969 1-0 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentite le Società ASD Pol. Mendicino e ASD Aieta, nonché il direttore di gara; OSSERVA 1.- Con atto, regolarmente comunicato alla controparte, la Società ADS Polisportiva Mendicino ricorreva avverso il deliberato del G.S. Territoriale di Cosenza, il quale aveva rigettato il proprio ricorso avverso la regolarità della gara del 17.3.2013 tra l'ASD Aieta e la Pol. Mendicino 1969. Deduceva, in particolare, la ricorrente che alla gara predetta, tra le fila A.S.D. Aieta, aveva preso parte il giocatore De Franco Pasquale che risultava essere squalificato, benché in distinta apparisse (e fosse stato riconosciuto dal direttore di gara), De Franco Ivan. 2.- In sede di audizione, la Commissione concedeva termine alla Società Pol. Mendicino di integrare la documentazione già prodotta. Nel termine assegnato del 2.5.2013 la Società produceva fotografie raffiguranti i calciatori De Franco Pasquale e De Franco Ivan. Allo stesso modo, in sede di audizione, la Commissione concedeva termine alla Società Aieta di produrre documentazione, attestante che alla data della gara che il calciatore De Franco Pasquale si trovava in Germania per motivi personali. Nel termine assegnato del 2.5.2013 la Società produceva fattura dell'Hotel Pflieger di Stoccarda, datata 11.3.2013 e intestata a Pasquale De Franco, Via Colcinello, 8, Praia a Mare, da cui risulterebbe il soggiorno di due persone presso l'albergo dall'11 al 18 marzo 2013. La fattura era accompagnata da una nota sottoscritta (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000) da De Franco Pasquale, residente in Aieta alla via Notar Lomonaco, il quale dichiarava che dall'11.3.2013 al 18.3.2013 si trovava a Stoccarda per impegni personali, come dall'allegata fattura. Da parte sua la Commissione, in forza dei poteri d'indagine conferiti dall'art. 34/4 C.G.S., acquisiva presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria le tessere federali di riconoscimento di De Franco Pasquale (matricola 2019971) e di De Franco Ivan (matricola n. 2019787), corredate di foto dei rispettivi intestatari. 3.- Nel corso dell'odierna seduta, l'arbitro, sentito a chiarimenti, visionate le fotografie di De Franco Pasquale e di De Franco Ivan (tanto quelle sulle tessere federali quanto quelle prodotte dalla Società ricorrente) dichiarava senza alcun dubbio che alla gara del 17.3.2013 aveva preso parte De Franco Pasquale, che era stato prima ammonito (al 35° minuto del secondo tempo) e poi sostituito (al 44° minuto del secondo tempo). Precisava che in sede di riconoscimento aveva provveduto a identificate il giocatore in questione a mezzo carta d'identità su cui era regolarmente apposta la foto, ma di non ricordare il nominativo riportato sul documento. Aggiungeva che i dirigenti della Società Mendicino, a fine gara, gli avevano segnalato l'irregolarità, ma che non aveva potuto provvedere agli accertamenti richiesti perché il calciatore aveva, intanto, lasciato il campo. 4.- Nella situazione descritta, date le precise e ferme dichiarazioni dell'arbitro, deve concludersi che alla gara del 17.3.2012 partecipò De Franco Pasquale e non De Franco Ivan, sebbene fosse quest'ultimo a essere indicato in distinta. Né a smentire tali emergenze può valere la documentazione prodotta dalla Aieta per dimostrare che De Franco Pasquale, al momento in cui fu disputata la gara, si trovasse fuori sede. In primo luogo perché, la documentazione predetta è, ai fini probatori, di rango inferiore rispetto alle dichiarazioni del direttore di gara. E, inoltre, perché la fattura esibita non rappresenta un documento certo e attendibile, sia in ordine alla provenienza sia in ordine al contenuto, l'intestazione della fattura dell'albergo (peraltro con una diversa via di residenza) potendo non corrispondere ai soggetti che hanno effettivamente soggiornato e la data d'emissione essendo quella del periodo iniziale del soggiorno (11.3.2013) e non quella del giorno ultimo in cui asseritamente si protrasse la permanenza (18.3.2013). 5.- Tanto stabilito, la posizione del giocatore De Franco Pasquale, ossia del soggetto che effettivamente prese parte alla gara, era irregolare perché egli doveva scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (IV infrazione). Deve essere, pertanto, comminata alla Società Aieta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. 6.- Gli atti devono, poi, essere trasmessi alla Procura Federale per le iniziative e i provvedimenti di competenza. P.Q.M. in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. nr. 30 dell'11.4.2013 irroga alla società A.S.D. AIETA la punizione sportiva della perdita della gara Aieta - Mendicino 1969 disputata in data 17.3.2013 con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; dispone, infine, trasmettersi gli atti alla Procura Federale per le iniziative e i provvedimenti di competenza.
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