COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.128 del Sig. SILVESTRO Antonio- (tesserato della Soc.New San Pietro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 24.4.2013 (inibizione fino al 24/12/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO nr.128 del Sig. SILVESTRO Antonio- (tesserato della Soc.New San Pietro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.78 del 24.4.2013 (inibizione fino al 24/12/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
RILEVA
il sig. Silvestro Antonio si duole dell’inibizione irrogatagli in primo grado.
Il Direttore di gara ha affermato nel rapporto di gara che il dirigente della società New San Pietro, durante la disputa della gara, gli si
avvicinava con fare minaccioso e intimidatorio mettendogli le mani in faccia.
Il Silvestro nega l’episodio ma lo fa con argomentazioni che non riescono a confutare la veridicità del racconto dell’arbitro in quanto
basate su elementi generici.
Per tale ragione il reclamo va rigettato e l’inibizione confermata perché commisurata e quindi congrua alla gravità del
comportamento posto in essere.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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