COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.129 della Società S.C. MAMERTO ONLUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.53 SGS del 24.4.2013 (ammenda di € 40,00, inibizione del dirigente MONTELEONE Vincenzo fino al 31/5/2013, squalifica del calciatore GULLACE Cesare fino al 31/12/2013 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.129 della Società S.C. MAMERTO ONLUS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato
Ufficiale n.53 SGS del 24.4.2013 (ammenda di € 40,00, inibizione del dirigente MONTELEONE Vincenzo fino al 31/5/2013,
squalifica del calciatore GULLACE Cesare fino al 31/12/2013 ).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
la reclamante impugna le decisioni di cui al Comunicato Ufficiale nr.53 SGS (gara campionato Allievi Mamerto Onlus- Palmese del
20.4.2103) relativamente alle sole sanzioni di cui in epigrafe (ammenda 40 €, inibizione Monteleone Vincenzo fino al 31.05.2013,
squalifica calciatore Gullace Cesare fino al 31.12.2013).
È da dirsi, in via preliminare, che il ricorso è firmato dal dirigente Monteleone Vincenzo, inibito fino al prossimo 31 maggio 2013
proprio in base alla sopra citata decisione.
Per tale ragione il reclamo è viziato di inammissibilità relativamente all’ammenda, tra l’altro non impugnabile anche ad altro titolo e
cioè - in quanto inferiore a € 50 - ai sensi dell’art. 45 punto 2 d) C.G.S., e alla squalifica del calciatore Gullace.
Ritiene, al contrario, la Commissione che il vizio non impedisca l’impugnativa della sanzione irrogata in primo grado allo stesso
Monteleone in quanto azionata a titolo personale.
La citata sanzione, conseguente all’addebito di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso tenuto dal Monteleone nei
confronti dell’arbitro, appare assolutamente legittima, per l’impossibilità da parte del ricorrente di mettere in dubbio l’effettivo
verificarsi dei comportamenti contestati, nonché assolutamente congrua ed adeguata agli stessi.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile relativamente all’ammenda e alla squalifica del calciatore Gullace;
lo rigetta nel resto;
dispone incamerarsi la tassa.
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