COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. VILLA RINO, collaboratore della Delegazione Provinciale di Ravenna Con nota 19.3.2013 n. 5780/168, il Vice Procuratore Federale, – visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., – ha deferito a questa C.D. il sig. VILLA RINO per rispondere della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. poiché, nella sua veste di addetto nell’ambito del settore delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi della Delegazione Provinciale L.N.D. di Ravenna, ha tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, inducendo i giovani calciatori Sannino Luigi, Balestra Alessandro, Focaccia Lorenzo e Tamburini Filippo, tesserati al momento per altre società e/o svincolati, a trasferirsi presso la società ALFONSINE F.C., pubblicizzando la struttura organizzativa di tale società e le conseguenti potenzialità di sviluppo della carriera di calciatore, così contravvenendo al principio di imparzialità che deve caratterizzare l’azione di chiunque ed a qualsiasi titolo appartenga ai ruoli federali.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. VILLA RINO, collaboratore della Delegazione Provinciale di Ravenna Con nota 19.3.2013 n. 5780/168, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il sig. VILLA RINO per rispondere della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. poiché, nella sua veste di addetto nell’ambito del settore delle Rappresentative Allievi e Giovanissimi della Delegazione Provinciale L.N.D. di Ravenna, ha tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, inducendo i giovani calciatori Sannino Luigi, Balestra Alessandro, Focaccia Lorenzo e Tamburini Filippo, tesserati al momento per altre società e/o svincolati, a trasferirsi presso la società ALFONSINE F.C., pubblicizzando la struttura organizzativa di tale società e le conseguenti potenzialità di sviluppo della carriera di calciatore, così contravvenendo al principio di imparzialità che deve caratterizzare l’azione di chiunque ed a qualsiasi titolo appartenga ai ruoli federali. Ritualmente effettuata la notifica, il sig. VILLA ha fatto richiesta di copia degli atti, inviati, ed è presente all’odierno dibattimento, assistito da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STAFANINI, dopo ampia disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità del sig. VILLA RINO in ordine agli addebiti ascritti con la sanzione della inibizione per mesi 3. Il sig. VILLA si richiama a quanto già dichiarato al Collaboratore della Procura Federale in sede istruttoria, e cioè che abitando ad Alfonsine, a volte, i dirigenti della società gli chiedono giudizi tecnici in merito a ragazzi visionati o che sono stati convocati. Gli stessi giudizi tecnici gli vengono richiesti anche da tante altre società appartenenti alla Delegazione di Ravenna. Nega, comunque, di avere percepito per tali informazioni somme di denaro ed esclude di essersi interessato circa il tesseramento di giovani calciatori. Chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, una ammonizione. La Commissione, - sentito il Rappresentante della Procura Federale ed il sig. VILLA; - considerato che nella relazione del Collaboratore della Procura Federale si legge, fra l’altro che “Non risulta provata l’insinuazione secondo la quale il signor VILLA RINO abbia svolto azione di proselitismo tra i ragazzi selezionati per le rappresentative giovanili : infatti i giovani calciatori ascoltati hanno escluso tassativamente di avere mai ricevuto sollecitazioni e minacce da VILLA o da GORI ad optare per una diversa società rispetto a quella di appartenenza”; - ritenuto che dagli atti istruttori non emergono prove certe ed inconfutabili di comportamenti da parte del sig. VILLA RINO in ordine agli addebiti attribuitigli; - valutato, comunque, quanto dichiarato dallo stesso sig. VILLA RINO circa le informazioni fornite a tutte le società che gli chiedevano notizie sui giovani visionati, ciò che si ritiene non consono alla riservatezza che deve essere patrimonio di chi svolge mansioni per conto della F.I.G.C., d e l i b e r a - di infliggere al sig. VILLA RINO la sanzione della ammonizione con diffida. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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