COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi 120 RECLAMO PROPOSTO DA U.C. VIADANA Avverso ammenda € 500 con diffida delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 42 del 24.4.2013 gara VIADANA – BASSA PARMENSE del 17.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Giovanissimi
120 RECLAMO PROPOSTO DA U.C. VIADANA
Avverso ammenda € 500 con diffida
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 42 del 24.4.2013
gara VIADANA – BASSA PARMENSE del 17.4.2013
L’U.C. VIADANA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopraindicato provvedimento facendo
presente che non le risulta essere state proferite espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara da parte dei sostenitori locali e
nemmeno che gli stessi abbiano proferito urla all’indirizzo del giovane di colore della squadra avversaria. Precisa che la società non è
mai stata sanzionata per cori razzisti, caso mai sporadici scherni ad opera di alcuni ragazzini, nella fattispecie incontrollabili che
capitano su tutti i campi, ma ben lontani dall’essere tendenzialmente razzisti. Chiede l’annullamento della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) nel corso del secondo tempo della gara,
sostenitori dell’U.C. VIADANA, gli indirizzavano, in più occasioni, frasi offensive e minacciose; 2) le stesse persone urlavano, più volte,
all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria esclamazioni riferite ad uno Stato estero;
- ritenuto che le predette esclamazioni non possano essere considerate quali espressioni di denigrazioni e/o di
carattere discriminatorio,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 250 l’ammenda a carico dell’U.C.VIADANA.
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