COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERNA ROBERTO E DELLA SOCIETA’ ASD CERIARA CALCIO A CINQUE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERNA ROBERTO E DELLA SOCIETA’ ASD CERIARA CALCIO A CINQUE. La Procura Federale con atto del 28-3-2013 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Perna Roberto, presidente della società ASD Ceriara Calcio a cinque per rispondere della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS e della articolo 8 commi 9 e 15 del CGS in relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, ed ha altresì deferito la società Ceriara Calcio a cinque per rispondere delle violazioni ascritte al suo Presidente ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha posto la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 14-4-2012, con il quale la società Ceriara calcio a cinque è stata condannata a corrispondere all’allenatore Francesco Napoleoni la somma di € 3.000,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, quale saldo delle spettanze per la stagione sportiva 2010/2011, in accoglimento del ricorso presentato dal tecnico. La società Ceriara calcio a cinque non ha adempiuto nei termini perentori posti dalla decisione, irrevocabile non essendo soggetta ad impugnazione, e detto comportamento integra la violazione delle norme di cui in premessa sia a carico del Presidente della società, legale rappresentante, sia a carico della società per responsabilità diretta nel comportamento ascritto al legale rappresentante. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire scritti difensivi il presidente Perna con i quali protestava la sua assoluta buona fede essendo ignaro degli accordi economici intercorsi tra un suo predecessore nella carica di presidente ed il tecnico, facendo presente di non aver saputo nulla sino all’arrivo della raccomandata del maggio 2012, non potendo però adempiere non avendo avuto mai la firma sui conti correnti della società oggi peraltro totalmente inattiva Alla riunione oltre il rappresentante della Procura Federale è presente il deferito Perna. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha richiesto per il Perna mesi sei di inibizione e per la società Ceriara 2 punti di penalizzazione ed € 1.500,00 di ammenda. Il deferito ha invece insistito per il proscioglimento protestando la sua assoluta buona fede e riportandosi al suo scritto difensivo Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti emergano per tabulas. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione del lodo da parte della società non è stato operato alcun pagamento e non è stato pagato nulla sino ad oggi. Va detto però, quoad poenam, che l’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, per un evidente difetto di coordinamento, opera un richiamo improprio all’articolo 7 comma 6 bis del CGS oggi non più esistente mentre va applicato nella fattispecie, come correttamente enunciato nell’atto di deferimento l’articolo 8 comma 9 e 15 del CGS che prevedono una sanzione edittale minima a carico della società di un punto in classifica e dell’ammenda e l’inibizione per il Presidente. Ritiene la Commissione, discostandosi dalla richiesta della Procura Federale, che nel caso di specie, essendo la società inattiva, non debba essere applicata la sanzione dell’ammenda ne tantomeno alcuna penalizzazione di punti in classifica, ma unicamente l’inibizione nella misura di mesi uno nei confronti del PERNA, assumendo talune obiettive attenuanti esposte nella difesa del deferito. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare la sanzione disciplinare dell’inibizione di mesi uno nei confronti del Sig. Perna Roberto La sanzione irrogata decorre dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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