COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BARNABEI DARIO E DELLA SOCIETA’ POL. D. FREGENE.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
BARNABEI DARIO E DELLA SOCIETA’ POL. D. FREGENE.
La Procura Federale con atto del 28-3-2013 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il
Sig. Dario Barnabei, presidente della società Fregene, per rispondere della violazione di cui
all’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 8 comma 15 del CGS in relazione all’articolo 94 ter
comma 13 delle NOIF, ed ha altresì deferito la società Fregene per rispondere delle violazioni
ascritte al suo Presidente ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS. A sostegno del deferimento
l’Organo requirente ha posto la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 14-4-2012, con il
quale la società Fregene è stata condannata a corrispondere all’allenatore Pasquale Camillo la
somma di € 1.500,00 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, quale
saldo degli emolumenti per la stagione sportiva 2010/2011, in accoglimento del ricorso presentato
dal tecnico. La società Fregene non ha adempiuto nei termini perentori posti dalla decisione,
irrevocabile non essendo soggetta ad impugnazione, e detto comportamento integra la violazione
delle norme di cui in premessa sia a carico del Presidente della società, legale rappresentante, sia
a carico della società per responsabilità diretta nel comportamento ascritto al legale
rappresentante.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Faceva pervenire scritti difensivi la società Fregene con la quale ha esposto di aver pagato quanto
stabilito dal Collegio Arbitrale, con il lodo richiamato, con bonifico datato 9-7-2012 che l’interessato
ne ha rilasciato ampia liberatoria il 5-7-2012. A tal fine ha allegato alle controdeduzioni copia del
bonifico, giustificando altresì il lieve ritardo nel pagamento con la circostanza che, avendo
interrotto i rapporti con il Camillo non aveva le coordinate bancarie per effettuare il bonifico ed
aveva quindi richiesto tale dato al Comitato Regionale Lazio che aveva fatto pervenire un fax il 5-7-
2012 contenente tali dati forniti dall’allenatore.
Alla riunione oltre il rappresentante della Procura Federale è presente il deferito Bernabei sia in
proprio che nella qualità di legale rappresentante della società. Il rappresentante della Procura
Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, ritenendo l’adempimento
comunque tardivo ed ha richiesto per il Bernabei mesi sei di inibizione e per la società Fregene 2
punti di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il deferito ha invece insistito per il
proscioglimento ritenendo che il termine per l’adempimento sia stato rispettato in quanto il bonifico
è avvenuto solo quattro giorni dopo la comunicazione delle coordinate..
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti emergano per tabulas. E’ ben vero che,
contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dal rappresentante della Procura
Federale, il termine per l’adempimento decorre non già dalla data del lodo, ma dalla
comunicazione della decisione alla società che deve adempierlo. Ciò in ossequio alla lettera ed
allo spirito dell’articolo 94 ter comma 13 della NOIF. Incidentalmente va detto che è imprecisa
anche la dizione contenuta nella raccomandata di trasmissione della decisione dal Collegio
Arbitrale presso la LND alla società, in quanto il termine non può decorrere, come scritto, dalla
data della comunicazione, ma dalla effettiva ricezione da parte della società, trattandosi di termine,
come tutti quelli da cui una norma fa discendere un facere, recettizio, cioè che decorre dall’effettiva
recezione. Diversamente opinando si accollerebbe a colui che deve adempiere l’alea del tempo
occorrente al servizio postale per il recapito della missiva o del tempo che la segreteria impiega
per inoltrarla effettivamente. Ciò detto va però osservato che la società non ha comunque
rispettato il termine che decorreva dal 2-5-2012, data di effettiva ricezione della raccomandata.
Infatti l’unico documento a cui si deve far riferimento è la dichiarazione liberatoria, che è datata 5
luglio 2012, quindi ben oltre trenta giorni dal termine ultimo che scadeva il 1-6-2012. A nulla rileva
la giustificazione addotta dalla società deferita, in quanto le coordinate bancarie del creditore
potevano essere reperite dallo stesso in pochi minuti, senza passare attraverso il Comitato
Regionale Lazio e, comunque, in atti, non vi è alcun documento che dimostri che la società si sia
attivata tempestivamente in tal senso, risultando invece solo la comunicazione del Camillo,
inoltrata al Comitato e da questo alla società, del 5 luglio 2012, che fa presumere senz’altro per un’
attività tardiva della società quando il termine era ormai scaduto.
Va detto però, quoad poenam, che l’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, per un evidente difetto di
coordinamento, opera un richiamo improprio all’articolo 7 comma 6 bis del CGS oggi non più
esistente mentre va applicato nella fattispecie, come correttamente enunciato nell’atto di
deferimento l’articolo 8 comma 9 e 15 del CGS che prevedono una sanzione edittale minima a
carico della società di un punto in classifica e dell’ammenda e l’inibizione per il Presidente. Ritiene
la Commissione, discostandosi dalla richiesta della Procura Federale, che nel caso di specie
possa essere applicata la sanzione minima edittale prevista considerando il breve ritardo
intercorso tra il termine di scadenza e l’effettivo adempimento.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le
seguenti sanzioni disciplinari.
Sig. BARNABEI DARIO inibizione per mesi uno
Pol. D. FREGENE penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso ed
€ 500,00 di ammenda.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda
alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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