COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 8/5/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MONTEFIASCONE – NUOVA S.MARIA MOLE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 8/5/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MONTEFIASCONE - NUOVA S.MARIA MOLE Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 202 del 24/4/2013; - esaminati i reclami fatti pervenire a seguito di tempestivi preannunci dalle Società MONTEFIASCONE e N. SANTA MARIA DELLE MOLE, li unifica per connessione. La Società N. SANTA MARIA DELLE MOLE lamenta che la Società MONTEFIASCONE è venuta meno all'obbligo relativo alla partecipazione di almeno quattro calciatori in relazione alla fascia di età secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Infatti, la squadra avversaria ha iniziato la gara con i seguenti calciatori di fascia di età in campo, n. 2 BURLA Giorgio nato il 7/10/92, n. 3 GUERRINI LUCA nato il 29/4/95, n. 7 CIOCCOLINI Gianluca nato il 3/6/95, n. 8 GENTILI Andrea nato il 01/3/93 Nel corso della gara la Società MONTEFIASCONE ha provveduto ad effettuare le sostituzioni che di seguito si riportano cronologicamente: 1) al 14’ del secondo tempo, esce il n. 11 MAESTRELLI Valerio nato il 17/2/1988 entra il n. 16 GRANDONI Federico nato il 20/7/1990 2) al 19’ del secondo tempo esce il n. 7 CIOCCOLINI Gianluca nato il 3/6/1995 entra il n. 13 LAMORGESE Valerio nato il 13/11/1992 3) al 24’ del secondo tempo esce il n. 8 GENTILI Andrea nato il 01/3/1994 entra il n. 17 COLEVI Lorenzo nato il 22/3/1993. Per l'effetto delle suddette sostituzioni la Società MONTEFIASCONE non si è venuta a trovare in campo con un calciatore nato nel 1995 e per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. La Società MONTEFIASCONE nel reclamo fa rilevare che a fine della gara in epigrafe, ha immediatamente evidenziato all'arbitro l’errore materiale relativo all'annotazione di una sostituzione. La reclamante sostiene che in sostituzione del calciatore CIOCCOLINI Gianluca (nato nel 1995) avvenuta al 19’ del secondo tempo è subentrato il calciatore MEI Marco nato nel 1995 e non LAMORGESE Valerio nato nel 1992. La Società MONTEFIASCONE, a supporto di quanto asserito presenta una serie di fotografie e un filmato ove chiaramente documenta la veridicità delle affermazioni. Per l'effetto chiede il ripristino del risultato acquisito sul campo. Esaminati gli atti ufficiali SI RILEVA La Società MONTEFIASCONE nel proporre le sostituzioni, mediante i cartellini consegnati all'arbitro, le stesse cronologicamente vengono così riportate: 1) al 14’ del secondo tempo esce il n. 11 MAESTRELLI Valerio nato il 17/2/1988 entra il n. 16 GRANDONI Federico nato il 20/7/1990 2) al 19’del secondo tempo esce il n. 7 CIOCCOLINI Gianluca nato il 3/6/1995 entra il n. 13 LAMORGESE Valerio nato il 13/11/1992 3) al 24’ del secondo tempo esce il n. 8 GENTILI Andrea nato il 01/3/1994 entra il n. 17 CALEVI Lorenzo nato il 22/3/1994. Da quanto sopra si evince che la Società MONTEFIASCONE ha indotto in errore sia l'arbitro che la Società N. SANTA MARIA DELLE MOLE trascrivendo erroneamente la seconda sostituzione. Il direttore di gara ha riportato esattamente le sostituzioni così come trascritte sui foglietti consegnatigli senza verificarne, unitamente all'assistente n. 1, la concordanza dei numeri. Si evince chiaramente un errore materiale. Entrando nel merito della documentazione prodotta, per onore di giustizia, si evince che la Società MONTEFIASCONE ha effettuato le sostituzioni nei giusti termini. Infatti dai filmati e prova fotografica si rileva chiaramente che alla gara ha partecipato il calciatore n. 14 MEI Marco (95) anziché il n° 13 LAMORGESE Valerio (93) In considerazione di quanto sopra DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società N. SANTA MARIA DELLE MOLE 2) di accogliere il reclamo proposto dalla Società MONTEFIASCONE 3) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MONTEFIASCONE - N. SANTA MARIA DELLE MOLE 1 - 1 4) di comminare alla Società MONTEFIASCONE l'ammenda di Euro 150.00 5) incamerare la tassa reclamo della Società N. SANTA MARIA DELLE MOLE 6) si restituisce la tassa reclamo alla Società MONTEFIASCONE.
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