COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL CALCIATORE CICALISSI STEFANO (SAN BASILIO PALESTRINA) DEL DIRIGENTE GALLETTI MASSIMO (SAN BASILIO PALESTRINA) E DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEL CALCIATORE CICALISSI STEFANO (SAN BASILIO PALESTRINA) DEL DIRIGENTE GALLETTI MASSIMO (SAN BASILIO PALESTRINA) E DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA. Con atto del 27-3-2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale il calciatore Stefano Cicalissi tesserato con la società San Basilio Palestrina, per violazione dell’articolo 1 comma 1 e 10 comma 2 CGS, del dirigente della stessa società Massimo Galletti per le medesime violazioni e la società San Basilio Palestrina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2 CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente rilevava come, su trasmissione degli atti da parte di questa Commissione, alla gara San Basilio Palestrina-Vivace Grottaferrata del 16-9-2012 avesse partecipato il calciatore Stefano Cicalissi che non vi aveva titolo in quanto squalificato per una gara per recidvità in ammonizione a mente del Com. Uff. n. 408 del 24-5-2012; in quella gara aveva svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale, sottoscrivendo la distinta di gara ed attestando quindi la regolare posizione di tutti i calciatori schierati in campo, il dirigente Galletti. La Commissione Disciplinare fissava la data della riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Nella riunione compariva per la società deferita un rappresentante munito di procura, sottoscritta dal legale rappresentante, che concordava con il rappresentante della Procura Federale l’applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione ed € 200,00 di ammenda (sanzione base 1 punto di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda). Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità dei tesserati deferiti, per le violazioni rispettivamente ascritte, e richiedeva l’applicazione della sanzione di una gara di squalifica per il calciatore Cicalissi ed un mese di inibizione per il dirigente Galletti. Risultavano assenti, pur ritualmente invitati i tesserati. Ritiene la Commissione preliminarmente che l’applicazione della sanzione concordata, per la società, sia stata correttamente esposta e che non risultando con evidenza dagli atti elementi che possano portare all’affermazione di estraneità dagli addebiti della deferita, si debba provvedere in conformità. Per quanto attiene alla posizione degli altri deferiti la responsabilità emerge con tutta evidenza dai documenti che attestano come il calciatore abbia effettivamente partecipato alla gara benché in posizione di squalifica. Le sanzioni richieste sono congrue ed anche per queste la Commissione provvede come richiesta. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare alla società San Basilio Palestrina la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato Allievi Regionali Eccellenza della corrente stagione sportiva e dell’ammenda di € 200,00. Di ritenere i tesserati deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di applicare al calciatore Stefano Cicalissi la squalifica per una gara ed al dirigente Massimo Galletti l’inibizione per mesi uno. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le notifiche di rito
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