COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO ROMAGNOLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOC. SPES ARTIGLIO PER VIOLAZIONE DEL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
MASSIMO ROMAGNOLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SGS SPES ARTIGLIO PER
VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOC. SPES ARTIGLIO
PER VIOLAZIONE DEL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
Il Signor ALESSANDRO COCOCCIA inviava alla Commissione Tesseramenti della FIGC,
un articolato esposto, con il quale chiedeva l’annullamento del tesseramento del proprio figlio
minore GABRIELE nato il 31.3.1999, per la Soc. SPES ARTIGLIO;
affermava di aver visionato il modulo di tesseramento soltanto di recente, a seguito
dell’iniziativa intrapresa dall’ex moglie, e si rendeva conto che la propria firma apposta su tale
modulo era stata falsificata e pertanto ne chiedeva l’annullamento.
La Commissione Tesseramenti, dopo i rituali accertamenti effettuati nella riunione del
19.11.2012, rilevava che la firma apposta sul modulo di tesseramento del calciatore GABRIELE
COCOCCIA era palesemente apocrifa. Accoglieva quindi il reclamo in questione annullando il
tesseramento del ragazzo GABRIELE trasmettendo gli atti alla Procura Federale.
Rilevava l’Organo Inquirente che il Presidente della Soc. SPES ARTIGLIO Sig. MASSIMO
ROMAGNOLI sottoscriveva tale documento in cui attestava l’autenticità della firma della madre del
ragazzo e di quella apocrifa del padre, rendendosi pertanto responsabile di avere concorso a
favorire l’illecita firma apocrifa.
In considerazione di tutto ciò la Procura Federale intendeva deferire a questa Commissione
di Disciplina i soggetti indicati in titolo, per aver il Presidente della Soc. SPES ARTIGLIO
MASSIMO ROMAGNOLI, favorito l’iniziativa della madre del ragazzo ad apporre sul modulo di
tesseramento la firma apocrifa dell’ex marito ALESSANDRO COCOCCIA.
Alla riunione indetta da questa Commissione era presente per la Procura Federale l’Avv.
BEVIVINO, mentre per i deferiti era presente il Presidente ROMAGNOLI MASSIMO accompagnato
dal Segretario della Società SPES ARTIGLIO.
La Procura concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il
Presidente della Soc. SPES ARTIGLIO MASSIMO ROMAGNOLI l’inibizione di 6 mesi ed alla Soc.
SPES ARTIGLIO l’ammenda di Euro 500,00.
Il Presidente ROMAGNOLI interveniva ponendo preliminarmente all’attenzione che da 20
anni presiede la Società, senza avere mai subito una sanzione disciplinare a proprio carico.
Sull’argomento ci teneva a precisare che il ragazzo era andato in sede per il tesseramento con la
madre, la quale dichiarava di avere tutti i poteri per firmare il cartellino.
Dopo qualche giorno veniva contattato dal padre del ragazzo il quale contestava il
tesseramento, in quanto non era stata apposta la sua firma sul cartellino che considerava apocrifa.
Da quel momento la Società riteneva di non utilizzare il giovane calciatore GABRIELE
COCOCCIA.
Ribadisce, il Presidente, che si è trattato di una leggerezza e che il comportamento
dell’addetto della Società è stato di “totale” buona fede, convinto dall’affermazione della mamma
sulla regolarità del tesseramento.
Questa Commissione, dopo aver esaminato gli atti a disposizione, ha tenuto conto,
certamente della responsabilità evidente dei deferiti, ma non di tale gravità da meritare una
sanzione come quella proposta dalla Procura Federale e che pertanto la stessa possa essere
ridimensionata e ricondotta entro limiti di minore entità.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in titolo e di comminare al
Presidente ROMAGNOLI MASSIMO l’inibizione di 2 mesi ed alla Società l’ammenda di Euro
200,00.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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